Sentenza della Cassazione Penale Sezione IV 31 ottobre 2024 n 40160: Ribaltamento PLE

02/12/2024

La Corte Suprema di Cassazione in Sezione IV Penale con sentenza n. 40160 del 31 ottobre 2024, si è pronunciata in relazione ad un grave incidente sul lavoro accaduto nel 2015 a Palermo: il ribaltamento di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) noleggiata a caldo, utilizzata per un intervento di manutenzione su un edificio condominiale. Agli imputati, il titolare dell’impresa incaricata dei lavori (A.A.), il legale rappresentante della ditta di noleggio della PLE (B.B.), e il manovratore della piattaforma (C.C.), è stato contestato il reato di omicidio colposo aggravato per inosservanza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La colpa è stata attribuita per imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per violazioni di specifiche norme di sicurezza e istruzioni del manuale d’uso della PLE.

I capi di imputazione hanno riguardato in particolare

Art. 113 c.p. - Cooperazione colposa nel delitto colposo
Prevede la responsabilità per il concorso di più persone in un delitto colposo, quando il reato si è verificato per effetto della condotta colposa di più individui.
Art. 40, comma 2 c.p. - Rapporto di causalità
Stabilisce il principio che "non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Questo significa che, se un soggetto aveva il dovere di evitare un danno e non ha agito, viene considerato responsabile come se avesse causato l'evento con un'azione diretta.
Art. 589, comma 2 c.p. - Omicidio colposo aggravato
Definisce l’omicidio colposo e prevede un’aggravante quando l’evento mortale è causato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 2087 c.c. - Tutela delle condizioni di lavoro
Impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, secondo le particolari caratteristiche del lavoro svolto e le esigenze di sicurezza e salute.

Esposizione dei fatti

L’incidente è avvenuto il 19 giugno 2015 durante l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria su un edificio a Palermo. La PLE è stata noleggiata con operatore incluso per eseguire il ripristino degli intonaci pericolanti e la copertura delle strutture in cemento armato danneggiate. Mentre due operai erano nel cestello della piattaforma, la stessa si è ribaltata da un’altezza di 24 metri, causando la caduta e il decesso di un lavoratore. La dinamica dell’incidente è stata attribuita dai periti tecnici al superamento delle condizioni di stabilità della PLE per effetto di uno sbraccio eccessivo in relazione alla posizione del cestello e al carico presente. I periti hanno riscontrato che il limitatore di momento, dispositivo automatico che blocca la piattaforma in caso di superamento di specifici angoli e pesi, non ha funzionato adeguatamente. Tale malfunzionamento è stato attribuito a un difetto tecnico del sistema o a un ritardo nell’intervento del limitatore.

Responsabilità contestate

Le condotte imputate ai soggetti coinvolti sono state individuate come segue:
 
  • C.C., manovratore della PLE, non ha eseguito i test preliminari previsti dal manuale per accertare il corretto funzionamento del limitatore di momento; ha posizionato la piattaforma in modo improprio rispetto all’edificio e ha operato la manovra da terra, senza poter osservare le spie di segnalazione di rischio presenti sul pannello di comando del cestello.
  • A.A., titolare della ditta appaltatrice, non ha tenuto conto dei rischi specifici derivanti dall’utilizzo della PLE, non ha fornito un’adeguata formazione al lavoratore deceduto e non ha impedito che questi operasse in condizioni di pericolo, pur avendo il dovere di vigilare sull’adozione di misure di sicurezza.
  • B.B., legale rappresentante della società di noleggio, non ha valutato adeguatamente i rischi connessi all’utilizzo della PLE, omettendo di specificare le modalità operative e le prove giornaliere di sicurezza, nonché di predisporre un secondo operatore per emergenze e non addestrando il manovratore sui rischi specifici di utilizzo.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Palermo ha condannato gli imputati per omicidio colposo aggravato, ritenendo che le violazioni delle prescrizioni tecniche e di sicurezza abbiano causato il ribaltamento della piattaforma. La sentenza di primo grado ha motivato che l’uso della PLE in violazione delle indicazioni tecniche, incluso il mancato controllo delle condizioni di stabilità e l’impiego improprio del radiocomando, ha determinato una situazione di pericolo inaccettabile. Inoltre, il manovratore avrebbe dovuto monitorare le spie di segnalazione per rilevare eventuali problemi di sbraccio o sovraccarico.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la responsabilità penale per omicidio colposo, riducendo tuttavia la pena in ragione della prescrizione delle contravvenzioni. La Corte ha concluso che le condotte imprudenti e negligenti degli imputati siano state le cause dirette dell’incidente, poiché hanno aggravato una situazione di rischio che avrebbe potuto essere evitata con una corretta applicazione delle norme di sicurezza. La riduzione delle pene è stata disposta tenendo conto del comportamento di ciascun imputato in relazione alla gravità delle omissioni.

Motivi del ricorso in Cassazione

Gli imputati hanno impugnato la sentenza d’appello sollevando motivi di diritto e contestando la ricostruzione dei fatti:
 
  • A.A. titolare della ditta appaltatrice, ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe violato il principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” accettando una ricostruzione incerta della posizione del cestello al momento del ribaltamento. Ha inoltre contestato la valutazione della perizia della difesa che avrebbe dimostrato un difetto di progettazione della PLE.
  • B.B. legale rappresentante della società di noleggio e C.C. manovratore della PLE hanno contestato la decisione della Corte d’Appello di ignorare le incertezze sulla posizione del cestello e il mancato funzionamento del limitatore di momento come possibile causa autonoma e sufficiente per interrompere il nesso causale. Hanno infine lamentato l’eccessiva severità della pena inflitta.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la condanna degli imputati. Ha sottolineato che il compito della Cassazione è di verificare la coerenza logica della motivazione, non di rileggere gli atti processuali o di sostituire il proprio giudizio di merito a quello della Corte d’Appello. Ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di secondo grado fossero fondate e coerenti con le risultanze istruttorie, ribadendo l’esistenza di un nesso causale tra le condotte degli imputati e l’evento. La Corte ha richiamato il principio della “causalità della colpa”, secondo cui la violazione della norma cautelare deve essere adeguatamente collegata all’evento.

Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati

La Corte nella sua pronuncia ha fatto richiamo di alcuni principi giurisprudenziali fondamentali, che qui si riassumono:
 
  • Art. 41 c.p.: nei casi di concorso di cause, ciascun garante della sicurezza è tenuto a impedire l’evento, senza che il successivo mancato intervento di un altro soggetto possa escludere la responsabilità.
  • Sentenza Cass. Pen. n. 38343/2014 (Thyssenkrupp): stabilisce che la causalità della colpa richiede che il mancato rispetto delle norme cautelari abbia influito direttamente sull’evento lesivo.
  • Sentenza Cass. Pen. n. 6402/1997: limita il controllo della Cassazione alla verifica della logicità della motivazione, impedendo una rielaborazione del giudizio di merito.
  • Sentenza Cass. Pen. n. 16959/2006: specifica che, in assenza di prove legali, il giudice ha libertà di convincimento, purché la motivazione sia congrua e razionale.