Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. 5, 06 giugno 2024, n. 15852: Responsabilità multiple tra appaltatori, subappaltatori e assicurazioni

04/11/2024

La sentenza in esame è stata pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile il 6 giugno 2024, con numero 15852. Il giudizio ha visto coinvolte diverse parti, con Galli Battista Srl come ricorrente principale, e diverse compagnie assicurative e soggetti terzi quali contro-ricorrenti e ricorrenti incidentali, tra cui Generali Italia Spa, Allianz Spa, UnipolSai Assicurazioni Spa, Sa-Fer Spa, e altri soggetti.

Il caso verte su una controversia riguardante un infortunio sul lavoro occorso il 5 ottobre 2011 presso un cantiere per la costruzione di un immobile Esselunga, con il coinvolgimento di responsabilità multiple tra appaltatori, subappaltatori e assicuratori.

Questioni trattate e capi di imputazione

Il principale nodo della controversia riguarda la natura del rapporto di lavoro tra A.A., la presunta vittima dell’infortunio, e la società Galli Battista Srl. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro con la Galli, e conseguentemente il risarcimento del danno derivante dall’infortunio.

Le altre questioni trattate includono:
 
  • La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle parti, con riferimento agli artt. 2087 (tutela dell’integrità fisica del lavoratore) e 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito).
  • L'attribuzione di responsabilità tra committenti (Sa-Fer Spa), subappaltatori (Galli Battista Srl) e altre figure coinvolte nella gestione del cantiere (come B.B., dipendente di Sa-Fer).
  • Le richieste di manleva tra le varie compagnie assicurative chiamate a tenere indenni le società coinvolte dalle richieste risarcitorie avanzate dal lavoratore.

Esposizione dei fatti

L'infortunio oggetto della controversia è avvenuto durante le operazioni di spostamento di una gru presso un cantiere gestito dalla Sa-Fer Spa.

La gru, che era stata noleggiata dalla Galli Battista Srl, doveva essere spostata per procedere con i lavori di costruzione. A.A., che lavorava per la Galli Battista Srl, aveva ricevuto indicazioni per effettuare tale operazione senza però avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, in particolare un timone necessario per lo spostamento in sicurezza della gru. Durante la manovra, che coinvolgeva anche B.B., dipendente di Sa-Fer che manovrava un muletto, la gru si è mossa in modo anomalo, schiacciando A.A. contro il muletto e causandogli gravi lesioni. La vicenda ha portato alla contestazione di responsabilità per mancata formazione e fornitura di dispositivi di sicurezza da parte della Galli, oltre alla condotta imperita di B.B., che ha contribuito all’incidente.

Responsabilità contestate

La Corte d’Appello ha contestato la responsabilità principale alla Galli Battista Srl, rilevando che:
 
  • La società non aveva fornito adeguata formazione e informazione sui rischi legati all'uso delle attrezzature e alle modalità di smontaggio e movimentazione della gru, in violazione degli obblighi previsti dall’art. 2087 c.c. e dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08.
  • La Galli non aveva messo a disposizione i necessari dispositivi di sicurezza, come i cunei blocca ruote, essenziali per garantire la stabilità della gru durante il sollevamento.
Parallelamente, è stata rilevata una corresponsabilità di B.B., dipendente della Sa-Fer Spa, per la sua imperizia nella manovra del muletto.
La Sa-Fer Spa è stata ritenuta responsabile per i danni cagionati dal suo dipendente ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente), non avendo adeguatamente formato il proprio personale.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Brescia, nella sua sentenza di primo grado (n. 988/2017), aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra A.A. e la Galli Battista Srl, e aveva pertanto rigettato le richieste di risarcimento per responsabilità contrattuale avanzate ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Il Tribunale aveva però disposto il mutamento del rito, trasferendo le questioni alla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d'Appello)

La Corte d'Appello di Brescia ha ribaltato il verdetto di primo grado, accertando che A.A. fosse in effetti un lavoratore subordinato della Galli Battista Srl, nonostante la qualifica formale di artigiano individuale. Tale accertamento si è basato su elementi concreti come:
 
  • La dotazione di mezzi e attrezzature aziendali, inclusi furgoni e carburante forniti dalla Galli.
  • Il compenso mensile fisso e continuativo percepito da A.A., compatibile con un rapporto di lavoro subordinato.
  • L’integrazione stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale della Galli.
La Corte ha pertanto condannato la Galli Battista Srl, Sa-Fer Spa, e B.B. al risarcimento solidale in favore di A.A. per un importo complessivo di 504.385,00 euro, oltre agli accessori di legge.

Motivi del ricorso in Cassazione

La Galli Battista Srl ha presentato ricorso in Cassazione, adducendo undici motivi, tra cui:
 
  • Erronea qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, in violazione dell’art. 2094 c.c..
  • Omessa valutazione di prove testimoniali che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato la natura autonoma del rapporto.
  • Erronea attribuzione della responsabilità per l’infortunio in capo alla Galli, sostenendo che A.A. fosse un lavoratore esperto e che il mancato utilizzo del timone fosse una scelta del lavoratore stesso.
  • Erronea quantificazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla personalizzazione del danno biologico.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Galli Battista Srl, confermando la sentenza d’appello.

I giudici della Cassazione hanno ribadito che:
 
  • La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato era corretta, considerando la dipendenza economica di A.A. dalla Galli, il suo inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e l’assenza di rischio imprenditoriale da parte del lavoratore.
  • La responsabilità solidale della Galli, della Sa-Fer Spa e di B.B. per l’infortunio era fondata su una violazione degli obblighi di sicurezza e formazione, in linea con l’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/08.
  • Le critiche mosse sulla quantificazione del danno non patrimoniale sono state rigettate, considerando la personalizzazione del danno legittima e giustificata dal quadro probatorio.

Esito della vicenda

L'esito della vicenda è stato dunque il rigetto di tutti i ricorsi, sia principali che incidentali, presentati dalle parti coinvolte, e la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Brescia da parte della Corte di Cassazione.
 
In dettaglio:
 
  1. Conferma della responsabilità solidale della Galli Battista Srl, della Sa-Fer Spa e di B.B. (dipendente della Sa-Fer) per l'infortunio subito da A.A.. Queste parti sono state condannate a risarcire il lavoratore per un importo complessivo di 504.385,00 euro, oltre agli accessori di legge.
  2. Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra A.A. e la Galli Battista Srl, nonostante la qualifica formale di A.A. come titolare di impresa artigiana individuale. Questo elemento è stato fondamentale per imputare alla Galli gli obblighi di sicurezza e formazione previsti dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/08.
  3. Conferma della corresponsabilità di B.B. e della Sa-Fer Spa per l'imperizia nella manovra del muletto e per la mancata formazione adeguata a B.B., con riferimento all'art. 2049 c.c..
  4. Esclusione della responsabilità di C.C. e D.D., coordinatore dei lavori e responsabile della sicurezza del cantiere, in quanto la loro condotta non è stata considerata determinante nella dinamica dell’infortunio.
  5. Richieste di manleva: Le compagnie assicurative Allianz Spa (per Galli) e UnipolSai Spa (per Sa-Fer) sono state chiamate a manlevare le rispettive società, ma non vi sono stati ulteriori sviluppi sulla validità della manleva rispetto all'accertamento della responsabilità.
In conclusione, l’esito finale ha visto la conferma della responsabilità solidale delle principali parti coinvolte per l'infortunio e il risarcimento a favore di A.A., con l’esclusione di ulteriori responsabili terzi.

Riepilogo degli attori e dei convenuti con i rispettivi ruoli

Per avere un quadro riepilogativo dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria e poterne apprezzare la complessità si richiamano i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli:
 
1. A.A. - Lavoratore infortunato
Ruolo: Vittima dell’infortunio.
Posizione: Lavoratore formalmente titolare di una ditta artigiana, ma considerato lavoratore subordinato della Galli Battista Srl. Ha subito un grave infortunio mentre eseguiva lo spostamento di una gru nel cantiere Esselunga.
Azione legale: Ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti durante l'infortunio.

2. Galli Battista Srl - Ricorrente principale
Ruolo: Datore di lavoro di fatto di A.A. e subappaltatore incaricato dello spostamento della gru.
Responsabilità contestata: E’ stata ritenuta responsabile dell'infortunio per non aver fornito a A.A. adeguata formazione e le necessarie attrezzature di sicurezza (art. 2087 c.c.), oltre a non aver vigilato correttamente sull’esecuzione dell’operazione.
Azione legale: Ha presentato ricorso principale contro la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva condannata a risarcire A.A.

3. Sa-Fer Spa - Controricorrente e ricorrente incidentale
Ruolo: Committente principale dei lavori nel cantiere Esselunga.
Responsabilità contestata: Corresponsabile per l'infortunio in quanto datore di lavoro di B.B., manovratore del muletto. È stata ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità per fatto illecito del dipendente) e per non aver formato adeguatamente B.B.
Azione legale: Ha presentato ricorso incidentale contro la sentenza che la vedeva corresponsabile dell'infortunio e ha chiesto la manleva alla propria compagnia assicurativa (UnipolSai).

4. B.B. - Controricorrente e ricorrente incidentale
Ruolo: Dipendente della Sa-Fer Spa e manovratore del muletto durante l’operazione di spostamento della gru.
Responsabilità contestata: È stato ritenuto corresponsabile dell'infortunio per imperizia nella manovra del muletto, avendo agito in modo imprudente e pericoloso, contribuendo al verificarsi dell'incidente.
Azione legale: Ha presentato ricorso incidentale contro la decisione della Corte d'Appello che lo ha dichiarato corresponsabile.

5. Allianz Spa - Controricorrente e manlevante
Ruolo: Compagnia assicurativa della Galli Battista Srl.
Azione legale: È stata chiamata in causa dalla Galli Battista Srl per manlevarla dal pagamento del risarcimento stabilito dalla Corte d'Appello. Allianz ha presentato controricorso a sostegno delle motivazioni della Galli.

6. UnipolSai Assicurazioni Spa - Controricorrente e manlevante
Ruolo: Compagnia assicurativa della Sa-Fer Spa.
Azione legale: È stata chiamata in causa dalla Sa-Fer Spa per manlevarla rispetto al risarcimento. Ha presentato ricorso incidentale contro la sentenza della Corte d'Appello.

7. Generali Italia Spa - Controricorrente
Ruolo: Compagnia assicurativa di C.C. e D.D., coordinatore dei lavori e responsabile della sicurezza.
Azione legale: È stata chiamata in causa a garanzia di C.C. e D.D., ma la Corte ha escluso la responsabilità di questi ultimi, sollevando Generali da ogni obbligo risarcitorio.

8. C.C. e D.D. - Controricorrenti (esclusi dalla responsabilità)
Ruolo: Coordinatore dei lavori e responsabile della sicurezza del cantiere.
Responsabilità contestata: Originariamente accusati di mancata vigilanza sui lavori e sulle operazioni, sono stati esonerati da responsabilità dalla Corte d'Appello, che ha escluso il loro coinvolgimento diretto nella dinamica dell’infortunio.
Azione legale: Hanno presentato controricorso in difesa della loro posizione e per richiedere la manleva da Generali Italia Spa.

9. F.F. - Responsabile del cantiere (menzionato nei fatti)
Ruolo: Responsabile del cantiere della Sa-Fer Spa, che ha indicato B.B. come manovratore del muletto per aiutare A.A. nello spostamento della gru.
Responsabilità contestata: Non direttamente parte della controversia giudiziaria, ma menzionato come responsabile delle decisioni operative in cantiere.

Precedenti giurisprudenziali

La Corte ha richiamato diversi principi giurisprudenziali consolidati, tra cui:
 
  • Il principio di equivalenza delle cause (art. 41 c.p.), secondo cui ogni condizione che abbia contribuito alla produzione del danno mantiene efficacia causale, a meno che non intervenga un fattore sopravvenuto sufficiente da solo a causare l’evento.
  • L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro sancito dall’art. 2087 c.c., che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica dei lavoratori, anche in assenza di norme specifiche.
  • Il principio per cui la responsabilità solidale tra più coobbligati (art. 2055 c.c.) non viene meno se non viene provata la prevalenza di colpa di uno rispetto agli altri.
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