Nella sentenza n. 6847/2010, la Corte di Cassazione civile torna a parlare di risarcibilità del lavoratore per danno biologico definendo limiti e condizioni.
Nella sentenza viene chiarito che un dirigente sottoposto a licenziamento illegittimo che lamenti lesioni alla propria integrità psico-fisica, può ottenere il risarcimento del danno solamente nel caso in cui dimostri il dolo o la colpa grave del datore di lavoro. Si tratta di un principio che esclude che la dequalificazione da sola implichi di per sé, il danno biologico.
Per ottenere la risarcibilità del danno biologico occorre dimostrare tutti i fatti posti a fondamento della propria richiesta, ovvero fornire al giudice tutti i mezzi idonei a riscontrare quei comportamenti dell’azienda da cui il dipendente sostiene che scaturisca la lesione del decoro e della sua integrità pisco-fisica. La responsabilità del datore scatta infatti laddove si riscontri l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Precisano i giudici che “L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento fa scattare automaticamente il diritto alla sola indennità supplementare di preavviso”.