Sentenza pausa-caffè: Cass. Civile Sez. Lav. 8 novembre 2021, n. 32437

15/11/2021

L’infortunio occorso durante la pausa-caffè non legittima l’indennizzo.
 
La Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro dell’8 novembre 2021, n. 32473 ha affrontato il caso di una lavoratrice impiegata presso la Procura di Firenze che, allontanatasi in orario di servizio dal proprio ufficio con il consenso del Datore di Lavoro, a causa della mancanza di un punto di ristoro interno, si era recata al bar a prendere un caffè durante una “pausa di lavoro”. In tale circostanza cadendo per strada si era procurata una frattura al polso, riportando un danno permanente con invalidità certificata del 10% e relativa richiesta di indennizzo all’INAIL.
 
La Cassazione pronunciandosi sulla vicenda, a seguito dell’impugnazione dell’INAIL rispetto alle sentenze favorevoli alla dipendente espresse dai giudici di merito di primo e secondo grado, ha statuito che l’evento accaduto non si pone in correlazione con l’attività lavorativa e la scelta di allontanarsi dall’ufficio per raggiungere il punto di ristoro esterno ha rappresentato una scelta volontaria che è stata “causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento”.
 
In tal modo la dipendente si sarebbe esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa “per soddisfare un bisogno certamente procrastinabile e non impellente”. L’evento infortunistico occorso dunque durante una pausa, ancorchè scaturito da una consuetudine dei lavoratori, si colloca a parere della Suprema Corte fuori dall’occasione di lavoro e non giustifica la corresponsione di una indennità di malattia assoluta temporanea né di indennizzo per danno permanente eventualmente correlato.

 
Area Legale
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