Sfruttamento di manodopera e sequestro macchine operatrici

04/09/2023

Cassazione Penale, Sez. 3, 10 luglio 2023, n. 29826 - Sfruttamento del lavoro e sequestro di macchine operatrici

La vicenda giudiziaria giunta a recente epilogo in Cassazione riguarda una azienda tessile di Prato.

A fronte del contestato reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p., il PM presso il Tribunale di Prato aveva disposto il sequestro di 61 macchine da cucire al titolare di un'azienda tessile.

Viene proposta dal difensore dell'imputato istanza di dissequestro, respinta con decreto di rigetto dal PM.

Avverso il decreto viene proposta una nuova opposizione dal difensore, respinta con ordinanza dal Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale.

Il primo motivo di ricorso da parte della difesa in Cassazione poggia sul fatto che il Tribunale di Prato avrebbe messo in evidenza la consapevolezza del titolare indagato dello stato di bisogno in cui versavano i propri dipendenti, mentre la tesi difensiva all'opposto prova a negare tale conoscenza, contestando la metodica di sfruttamento.

Come secondo composito motivo di doglianza viene dedotta la violazione degli artt. 125, comma 3 (per il quale sentenze e ordinanze del giudice devono essere motivate a pena di nullità), 321, comma 2 cod. proc. pen (in relazione al sequestro delle macchine disposto dal giudice) e 603-bis cod. pen. (che richiama il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), nonché la carenza, la contraddittorietà ed l’illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di alienazione, da parte dell'indagato, dei beni oggetto della richiesta di sequestro preventivo.

Il giudice di merito inoltre non avrebbe considerato il portato dell'art. 603-bis.2 cod. pen. che prevede la confisca per equivalente, in subordine a quella diretta, di beni di cui il reo abbia la disponibilità, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività.

La Corte di Cassazione in Sez 3 respinge completamente il ricorso. In relazione al primo motivo dedotto, sottolinea quanto emerso nel corso di giudizio di merito in relazione alla netta e manifesta consapevolezza dell'imputato circa lo stato di indigenza dei lavoratori a cui aveva procurato, a motivo di ciò, una precaria soluzione abitativa. Quanto alla contestata metodica di sfruttamento di cui al secondo motivo di ricorso contrastano le prove di angherie sistematiche portate in sede di dibattimento attestanti la plurima violazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, la sorveglianza attuata tramite strumenti di ripresa televisiva, a cui faceva seguito, in caso di errori nello svolgimento dei compiti assegnati, l'obbligo di riparare ad essi in orari esulanti l’ordinario, la mancata retribuzione in caso di malattie brevi o di riposi, oltre ai pesantissimi ritmi di lavoro imposti alle maestranze.

Quanto al secondo motivo di ricorso la confisca cautelare dei beni si rese obbligatoria in quanto gli stessi ritenuti funzionali alla commissione del reato, ancorchè lo stesso in provvisoria contestazione.
Area Legale

Sent. Cassazione Penale, Sez 3, 10 luglio 2023, n 29826 - Sfruttamento del lavoro
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