Con la conversione in legge del DECRETO LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (il cosiddetto Decreto Legge "MilleProroghe") mediante pubblicazione della Legge 27 febbraio 2014, n. 15, vengono confermate le seguenti proroghe:
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proroga dei termini al 31 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di Sicurezza Antincendio nelle strutture turistico-ricettive, oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni
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proroga dei termini in materia di impianti funiviari prorogati, per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.