Il 24 giugno 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il decreto inserisce la Silice Cristallina respirabile tra gli Agenti Cancerogeni richiamati negli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008. In particolare:
- integra l’Allegato XLII del D. Lgs 81/2008 che riporta l’“Elenco di sostanze, miscele e processi”
- aggiunge la polvere di Silice Cristallina Respirabile all’interno dell’Allegato XLIII con il relativo limite di esposizione professionale (0,1 mg/m3).
Pertanto, tutte le aziende che svolgono processi da cui si può generare Polvere di Silice Cristallina respirabile, devono effettuare un aggiornamento della valutazione dei rischi con la valutazione specifica del rischio cancerogeno. Per verificare il rispetto del valore limite di esposizione si richiede l’effettuazione di campionamenti ai sensi della norma UNI EN 689:2019.
I lavoratori per i quali la valutazione del rischio cancerogeno abbia evidenziato un rischio per salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dell’art. 242, c.1 del D.Lgs. 81/2008.
Il medico competente ha il dovere di fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti segnalando la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione nei casi che lo richiedono e informando i lavoratori sulla possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (art. 242, c.6 D.Lgs. 81/2008).
Infine, deve essere istituito o aggiornato il Registro Cancerogeni (D.M. 12 luglio 2007, n. 155) da parte del Datore di Lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente (art. 243 del D. Lgs 81/2008) e a cui hanno accesso l’RSPP e gli RLS dell’azienda.
Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione dei dati all'lNAIL (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) sono definiti dal DM 155/2007.
Si ricorda ai Datori di Lavoro che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, con Circolare 12 ottobre 2017 n. 43 l’INAIL ha reso disponibile al DdL titolare di Posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti abilitati dal datore di lavoro stesso, il nuovo servizio telematico “Registro di esposizione”, quale esclusivo strumento volto ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti dell’Ente. Con tale strumento è possibile comunicare con il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL e contestualmente con i funzionari dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle ASL.
Area Legale
D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44