Sicurezza energetica e ricorso a fonti rinnovabili

19/02/2024

Pubblicato il testo del corposo Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 coordinato con la Legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 (in GU del 7 febbraio 2024, n.31), recante Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese e la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili.

Riportiamo una selezione delle disposizioni di politica energetica di maggior interesse.

L’articolo 1 promuove Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

  • Il decreto prevede una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie;
  • definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato su contratti per differenza tra le imprese e il GSE (Gestore Servizi Energetici), che prevedono l’anticipazione di una quota parte dell’energia rinnovabile e la restituzione della stessa a prezzi stabiliti;
  • stabilisce le modalità di copertura degli oneri derivanti dall’anticipazione e dalla restituzione dell’energia rinnovabile, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
  • il decreto consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. per le finalità indicate dall’articolo;
  • è prevista la possibilità di recesso senza penali dai contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cosiddetto Electricity release).

L’articolo 2 contiene misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità

  • Il decreto sostituisce l’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, e prevede che il Gruppo GSE avvii, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai titolari di concessioni esistenti o di nuove concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo;
  • consente, in deroga alla normativa vigente, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti o di nuove concessioni, in determinate zone di mare, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi e che i titolari di concessioni o i soggetti richiedenti aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui all’articolo, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa.

L’articolo 4 bis della legge 2 febbraio 2024, n. 11 introduce misure di semplificazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

  • Modifiche agli interventi esistenti: l’articolo 6, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è modificato. Ora, oltre alle nuove installazioni, si applica anche agli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari. Questo mira ad accelerare i procedimenti autorizzativi per tali impianti;
  • responsabilità del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici individua le modalità di presentazione delle richieste di parere. Inoltre, vengono definite procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

L’articolo 4 ter della Legge 2 febbraio 2024, n. 11 introduce ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ecco una sintesi delle principali disposizioni

Sostegno alle imprese a forte consumo di energia elettrica:
  • Le imprese a forte consumo di energia elettrica (circa 3.800) vengono incentivare a installare impianti a fonti rinnovabili come fotovoltaici o eolici;
  • il GSE (Gestore dei servizi energetici) può anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti per i primi tre anni, garantendo energia rinnovabile a un prezzo in linea con i costi della tecnologia. L’energia anticipata può essere restituita nei successivi 20 anni;
  • le aziende caratterizzate da un forte consumo di gas (circa 1.000) possono acquistare gas a prezzi calmierati da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale.

L’ articolo 4 - sexies apporta modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che riguarda la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. Le modifiche sono le seguenti

  • Il numero di membri della Commissione è aumentato da “cinquanta” a “settanta”;
  • la Commissione si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle istruttorie tecniche;
  • la Commissione può anche avvalersi di altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e di altri enti pubblici di ricerca.a

L’ articolo 4 - septies prevede le seguenti misure:

  • Sostegno a impianti rinnovabili innovativi: il GSE può stipulare contratti per differenza a lungo termine con i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili innovative, come l’idrogeno verde, il solare a concentrazione, il geotermico avanzato e il fotovoltaico flottante, al fine di garantire una remunerazione adeguata e stabile degli investimenti;
  • Sostegno a impianti rinnovabili con soluzioni di flessibilità: il GSE può stipulare contratti per differenza a lungo termine con i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che integrano soluzioni di flessibilità, come lo stoccaggio, la gestione della domanda, l’aggregazione e il dispacciamento virtuale, al fine di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico e la partecipazione ai servizi di rete e di mercato;
  • Sostegno a impianti rinnovabili con benefici ambientali: il GSE può stipulare contratti per differenza a lungo termine con i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che realizzano impianti in aree degradate, bonificate o sottoutilizzate, al fine di valorizzare il territorio e contribuire alla transizione ecologica.

L’articolo 7 contiene Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 e dispone:

  • Modifiche D.Lgs. n. 162/2011: si introducono alcune modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, che attua la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Tra le principali modifiche, si inserisce la definizione di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, si stabiliscono le modalità per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere tali programmi, si prevedono criteri per la valutazione della compatibilità dello stoccaggio con le altre attività minerarie e si escludono dallo stoccaggio le formazioni geologiche interessate da falde acquifere potabili o irrigue e i comuni classificati in zona sismica 1;
  • Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio: si prevede che i gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO 2 siano tenuti a garantire il collegamento e l’accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto della capacità di stoccaggio e di trasporto disponibile e degli obblighi di riduzione di CO2 assunti nell’ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria.

L’articolo 9 della legge 2 febbraio 2024, n. 11 introduce importanti misure in materia di infrastrutture di rete elettrica attraverso

  • Portale digitale per la rete elettrica di trasmissione nazionale: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale.
Il portale:
  1. riporta i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;
  2. permette l’accesso alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, in vista degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050;
  • Soggetti che accedono al portale: Al portale accedono il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Gestione e aggiornamento del portale: Terna S.p.A. è responsabile della gestione e dell’aggiornamento del portale.

L’ articolo 12 bis prevede le seguenti disposizioni:

  • Modifica del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49: si introducono alcune modifiche al decreto legislativo che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici. Tra le novità, si stabilisce che il finanziamento della gestione dei RAEE da fotovoltaico è a carico dei produttori, che i sistemi collettivi di gestione devono comunicare al Registro nazionale i soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria e che la documentazione per la restituzione delle quote a garanzia deve comprendere l’elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati;
  • Iscrizione al Registro nazionale: i sistemi collettivi di gestione dei RAEE devono iscriversi al Registro nazionale istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comunicare i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie.
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