Sicurezza ferroviaria: in vigore dal 31 marzo 2025 le nuove Linee guida

28/04/2025

Linee guida per la sicurezza ferroviaria approvate con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025.

A chi si rivolgono

Le nuove Linee guida sono state elaborate per tutti i soggetti che hanno un ruolo diretto nella gestione e nella sicurezza del sistema ferroviario italiano.
Tra questi troviamo:
 
  • i gestori delle infrastrutture ferroviarie;
  • le imprese ferroviarie che operano su linee interoperabili o isolate;
  • gli esercenti di reti ferroviarie locali non collegate alla rete principale;
  • i gestori di ferrovie turistiche istituzionalizzate;
  • i Prefetti, responsabili della pianificazione dei piani di emergenza sul territorio;
  • i costruttori, detentori e manutentori di veicoli ferroviari.

Cosa regolano

L’obiettivo delle Linee guida è quello di uniformare la normativa nazionale agli standard europei in materia di sicurezza ferroviaria, con un’attenzione particolare alla sicurezza nelle gallerie.
I principali contenuti riguardano:
 
  • i criteri tecnici e gestionali per progettare, costruire, utilizzare e mantenere in sicurezza le gallerie ferroviarie;
  • i requisiti antincendio e di evacuazione dei veicoli che attraversano le gallerie;
  • le modalità per condurre analisi del rischio e adottare misure di mitigazione;
  • la redazione e gestione dei piani di emergenza e soccorso (PES);
  • gli obblighi di adeguamento infrastrutturale e veicolare secondo scadenze precise.

Quando si applicano

Le Linee guida si applicano a:
 
  • reti ferroviarie europee presenti in Italia;
  • reti locali isolate;
  • ferrovie turistiche e veicoli che vi circolano, sia nuovi che esistenti. 
Non rientrano nell’ambito di applicazione:
 
  • metropolitane e tram;
  • infrastrutture senza gallerie;
  • ferrovie private e stazioni sotterranee, salvo diversa previsione normativa.

Le principali novità

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dalle Linee guida si segnalano:
 
  • il completo allineamento con le norme tecniche europee (STI) per gallerie, veicoli e gestione del traffico;
  • l’estensione delle regole anche alle ferrovie turistiche e alle reti isolate;
  • l’introduzione di una metodologia avanzata per analizzare quantitativamente il rischio, distinguendo tra rischio individuale e sociale;
  • l’obbligo di nominare, per ogni galleria lunga più di 1000 metri, un referente per la manutenzione e uno per la gestione delle emergenze;
  • l’adozione obbligatoria di relazioni annuali sullo stato delle gallerie e degli impianti, comprensive di analisi e proposte migliorative;
  • la strutturazione dei piani di emergenza e soccorso secondo criteri uniformi e verificabili, anche tramite esercitazioni;
  • l’abrogazione e la sostituzione integrale del precedente decreto del 28 ottobre 2005.

Quando entrano in vigore le Linee guida e quali sono le scadenze

Il nuovo impianto normativo è operativo dal 31 marzo 2025.
Le scadenze da rispettare sono le seguenti:
 
  • entro 12 mesi: effettuare l’analisi del rischio per le gallerie esistenti;
  • entro 16 mesi: definire il piano di interventi di adeguamento;
  • entro 4 anni: adeguare i veicoli non ancora conformi (entro 10 anni per le reti isolate);
  • entro 8 anni: completare gli interventi di adeguamento nelle gallerie classificate a rischio medio;
  • entro 15 anni: completare tutti gli altri adeguamenti;
  • entro 2 anni: approvare i piani di emergenza per le gallerie esistenti (entro 1 anno per quelle nuove).

Tabella riepilogativa

Adempimento

Riferimenti normativi Soggetti obbligati Procedure Decorrenze
Analisi del rischio per gallerie in esercizio Art. 2 e Par. 8 Linee guida Gestori infrastruttura Redazione analisi rischio ai sensi Par. 12 Entro 12 mesi dall’entrata in vigore
Programma interventi adeguamento gallerie Par. 8.2 Linee guida Gestori infrastruttura Definizione cronoprogramma interventi Entro 16 mesi
Completamento adeguamenti gallerie (zona attenzione) Par. 8.2 Linee guida Gestori infrastruttura Implementazione requisiti di base Entro 8 anni
Completamento adeguamenti gallerie (altri casi) Par. 8.2 Linee guida Gestori infrastruttura Attuazione programma graduale Entro 15 anni
Adeguamento veicoli non conformi Art. 6 e Par. 6 Linee guida Detentori veicoli Conformità STI LOC&PAS o comunicazione veicoli non adeguati all’ANSFISA Entro 4 anni (10 anni per reti isolate)
Predisposizione PES gallerie nuove Art. 6 e Par. 11 Linee guida Prefetti, Gestori infrastruttura Schema PES, validazione e sperimentazione Entro 1 anno dalla consegna documentazione
Predisposizione PES gallerie esistenti Art. 6 e Par. 11 Linee guida Prefetti, Gestori infrastruttura Schema PES, validazione e sperimentazione Entro 2 anni (schema entro 6 mesi)
Nomina referente manutenzione ed emergenze Par. 3 e 4 Linee guida Gestori infrastruttura Nomina tracciata nel Sistema Gestione Sicurezza All’entrata in vigore (obbligo permanente)
Relazione annuale stato gallerie e impianti Par. 2.4 e 2.5 Linee guida Referente manutenzione + emergenze Relazione con valutazione eventi e misure adottate Entro 31 maggio anno successivo
Abrogazione normativa previgente Art. 7 Decreto approvazione Linee guida Tutti i destinatari Sostituzione integrale del DM 28 ottobre 2005 31 marzo 2025
 
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