Il DM 4/2/2011 riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:
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ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
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alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
Per l'esecuzione dei lavori ricadenti nel campo di applicazione del decreto è necessario avere specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'Allegato I. I requisiti richiesti alle aziende sono specificati all'allegato II e tra essi spicca la necessità di possedere entrambe le certificazioni ISO9001:2008 e OHSAS18001.
Integrando la documentazione con una dichiarazione di impegno, di cui al punto 1.2.2 dell'Allegato II, le aziende sono autorizzate anche all'effettuazione della sperimentazione sotto tensione.
Se gli impianti elettrici sono realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, se le attrezzature e le procedure sono conformi alle norme tecniche ed il personale è adeguatamente formato ed addestrato, agli effetti del DM non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione:
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la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
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la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
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l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
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l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
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il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
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l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
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lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
Alla data di entrata in vigore del D.M. 04/02/2011, vengono abrogati i D.M. 09/06/1980 e D.M. 13/07/1990, n. 442.