Sicurezza: Sorveglianza radiometrica su rottami e prodotti semilavorati metallici

03/09/2020

A seguito della pubblicazione in GU del 12 agosto 2020 del D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”, del quale abbiamo evidenza dei contenuti con precedente nota di approfondimento a cui ora si rimanda, si segnalano criticità legate all’applicabilità dell’art. 72 relativo alla sorveglianza radiometrica sui rottami e sui prodotti semilavorati metallici.

Il Decreto in oggetto è in vigore dal 27 agosto ma per gli aspetti operativi l’art. 72, che richiama l’allegato XIX, occorre attendere un successivo decreto del MISE da emanare entro 120 gg dall’entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea, che dovrà disciplinare:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti delle relative attestazioni;

b) l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi.

In attesa di tale decreto attuativo continuerà ad applicarsi l’articolo 2 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100.

Per quanto attiene alla gestione dei “portali radiometrici” gli artt. 71 e 155 non prevedono come necessaria la taratura dei sistemi di rilevamento ma la richiedono quando possibile, anche se la norma UNI 10897:2016 di riferimento per le acciaierie la esclude esplicitamente.

L’art. 72 ai commi 5 e 6 disciplina i casi in cui le misure radiometriche indichino livelli anomali di radioattività. Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente tale condizione rilevata al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei VVF, alla regione o provincia autonoma e alle ARPA/APPA, il materiale contaminato eventualmente prodotto non potrà essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto stesso. Tale autorizzazione viene rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Contestualmente dovranno essere assunti tutti i provvedimenti utili ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente.
 

Area Legale


art-72-DLGS-101-2020
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