Sempre contestabile l’omessa adozione delle misure generali di sicurezza
La Corte di Cassazione, con sentenza 31 gennaio 2018 n°4560, ha stabilito che per attribuire al datore di lavoro la responsabilità per morte o infortunio del lavoratore, non è necessaria la violazione di specifiche norme prevenzionistiche, ma semplicemente la violazione dell’art.2087 C.C., ovvero l’omessa adozione delle “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.