Sicurezza sul lavoro: Prevenzione delle ferite da taglio in ambiente ospedaliero.

Sicurezza sul lavoro Prevenzione delle ferite da taglio in ambiente ospedalieroPubblicato il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 che recepisce la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Il provvedimento, che sarà in vigore dal 25 marzo, introduce nel D.Lgs. 81/2008, il Titolo X-bis, composto da nuovi articoli che introducono nuove misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano in luoghi di lavoro con attività sanitarie, per i quali il datore di lavoro deve garantire adeguata formazione e risorse, per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti.

In particolare, l'Art. 286-quinquies richiede che nella valutazione dei rischi venga determinato il livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, adottando le necessarie misure di prevenzione e miglioramento.

Nell'Art. 286-sexies, si indicano misure di prevenzione specifiche, fra le quali l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per l'eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza e il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.

Le sanzioni ( Art. 286-septies) sono costituite dall’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies (Valutazione dei rischi) e per il datore di lavoro e i dirigenti, l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies (Misure di Prevenzione specifiche ).

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