Pubblicato il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 che recepisce la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Il provvedimento, che sarà in vigore dal 25 marzo, introduce nel D.Lgs. 81/2008, il Titolo X-bis, composto da nuovi articoli che introducono nuove misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano in luoghi di lavoro con attività sanitarie, per i quali il datore di lavoro deve garantire adeguata formazione e risorse, per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti.
In particolare, l'Art. 286-quinquies richiede che nella valutazione dei rischi venga determinato il livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, adottando le necessarie misure di prevenzione e miglioramento.
Nell'Art. 286-sexies, si indicano misure di prevenzione specifiche, fra le quali l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per l'eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza e il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.
Le sanzioni ( Art. 286-septies) sono costituite dall’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies (Valutazione dei rischi) e per il datore di lavoro e i dirigenti, l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies (Misure di Prevenzione specifiche ).