Il Ministero del lavoro ha pubblicato le risposte ad alcuni interpelli, inviati da diverse fonti:
1 - In risposta a CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato, viene precisato che le aziende fino a 10 lavoratori che hanno già elaborato un proprio DVR, non dovranno obbligatoriamente rielaborare un nuovo DVR sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifìche e integrazioni;
2 – In risposta a CSIT - FEDERBINGO – ASCOB, viene precisato che poiché negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori, al fine della loro tutela della salute e sicurezza, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui effettuare la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro nonché la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
3 – In risposta a CNOP - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si chiarisce che nel caso si siano riscontrate in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, è richiesto di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. "approfondita" al fine di meglio identificare le misure di correzione;
4 – In risposta a CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si precisa che l'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio vale anche nelle aziende fino a dieci lavoratori, poiché l'articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l'esonero solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
5 – In risposta a CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si precisa che la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità alla esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge;
6 – In risposta a Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, si precisa che l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Dunque, qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti;
7 – In risposta a Consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori, si precisa che, per quanto concerne le aziende strutturate su più unità produttive, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere dimensionalmente adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti, per tutte le unità produttive.