Pubblicato il DM 25 maggio 2016, n. 183 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il regolamento tecnico sul quale dovrà basarsi la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), richiamato dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La necessità di tale istituto era talmente pressante, che anziché i 6 mesi previsti sono stati necessari solo 8 anni. Dopo un tempo di progettazione così lungo, chissà quale meraviglia potremo finalmente vedere realizzata che servirà “per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.”
Ovviamente, per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP, viene istituito un sobrio tavolo tecnico composto da Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dell'interno, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, INAIL, IPSEMA, con il contributo del CNEL (se non sarà eliminato in caso di vittoria del “SI” al referendum del 4 dicembre prossimo …).
Il portale informatico sarà dislocato su infrastruttura INAIL e saranno disponibili una serie di “quadri” informativi:
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produttivo e occupazionale;
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dei rischi, anche in un'ottica di genere;
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di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
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delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte;
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degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
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relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.