Siti di interesse nazionale ai fini di interventi di bonifica e opere che non necessitano di valutazione preventiva

08/05/2023

Siti di interesse nazionale e Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242 -ter comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

I siti di interesse nazionale o SIN sono aree vaste che presentano livelli di contaminazione elevati delle matrici ambientali, individuate e classificate come pericolose mediante decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE – Ministero della Transizione Ecologica), d’intesa con le regioni interessate e che necessitano di interventi di bonifica di suolo, sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.

 
L’ art. 242-ter del D.Lgs 152/2016, relativo ad interventi e opere nei siti di interesse nazionale oggetto di bonifica, è stato introdotto dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ed integrato con riferimento alle opere ed ai progetti di cui fa previsione il Piano nazionale di ripresa e resilienza dal DL 31 maggio 2021, n. 77. Il più recente Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 gennaio 2023, n. 45 (in GU n.97 del 26 aprile 2023) interviene ora regolamentando le opere che non necessitano di valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte IV Titolo V del Testo Unico Ambientale.
 
Il Regolamento in oggetto distingue tra:
 
a). interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, tra cui quelli
 
i. che non interferiscono con le matrici ambientali quali quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
ii. gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi;
iii. gli interventi di urgenza necessari per ovviare a eventi imprevedibili la cui mancata esecuzione determinerebbe situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o all’ambiente
 
interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, tra cui
 
i. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
ii. interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
iii. allacci e interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere

comportino una limitata movimentazione secondo parametri indicati;

iv. recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali;
v. interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
vi. gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee
 
interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione preventiva all’ARPA e al MASE
 
interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento
 
interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, tenendo conto di
 
i. tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
ii. compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
iii. compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.
 
I compiti di controllo in merito al corretto svolgimento degli interventi sono di competenza della Provincia e dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale territorialmente competenti, tenute ad informare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
 
Area Legale

Decreto 26 gennaio 2023 n. 45_Siti di interesse nazionale
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