Sorgenti di radiazioni mobili, assoggettabilità ai Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

29/11/2016

In data 5 ottobre 2016 i Vigili del Fuoco hanno pubblicato la nota n° 11973 di chiarimento, in merito all’assoggettabilità delle sorgenti di radiazioni mobili ricadenti nell’attività n. 58 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 per la precisione:

  • Attività 58.1.B: Pratiche di cui al D.Lgs.230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art.27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n.1860): Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95.
     
  • Attività 58.2.C: Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860): Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del D.Lgs. 230/95.

Per le apparecchiature ricadenti nelle attività sopra riportate, dovranno essere attivate le procedure autorizzative previste dal Regolamento di Prevenzione Incendi, presso il Comando Provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa principale del titolare delle apparecchiature.

Nella documentazione di esame progetto da sottoporre all’autorizzazione dei VV.F dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le possibili sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego.

Il Comando provinciale VV.F. potrà richiedere, al responsabile dell’attività l’obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province dove si svolge l’utilizzo della sorgente.

Altri aspetti molto importanti introdotti dalla stessa nota di chiarimento riguardano l’obbligo sia dell’aggiornamento della valutazione del rischio d’incendio e sia sull’identificazione delle operazioni da mettere in campo in caso di emergenza che si dovessero verificare all’interno della ditta di utilizzo, non occasionale, delle sorgenti mobili.

Gli obblighi sopra riportati, ricadono esclusivamente sulle ditte terze ove vengono impiegate le sorgenti di radiazioni mobili, il più delle volte già assoggettate ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011; per quanto riguarda l’aggiornamento della valutazione del rischio si rende necessario in quanto si deve dare evidenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti; mentre per quanto riguarda le operazioni da mettere in capo in caso di emergenza si dovranno indicare tutte le operazioni di messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate, atte a ridurre il rischio di esposizione sia rispetto ai lavoratori e sia rispetto ai soccorritori VVF intervenuti in caso di chiamata.

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