L’ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare del 9 novembre 2021, n. 3 avente ad oggetto il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, come ridefinito dal Decreto Legge 146/2021, ne ha precisato le condizioni di applicazione chiarendo che:
- tale provvedimento può essere adottato sia dal personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) sia delle ASL in occasione di accertamenti in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- deve essere adottato dall’autorità di controllo, quando ne sussistono i presupposti, senza alcuna discrezionalità da parte del funzionario, con facoltà di disporre gli effetti con decorrenza dalle ore 12.00 del giorno successivo al rilievo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa se in corso, salvo che non ricorrano situazioni di pericolo imminente o di grave pregiudizio per la salute di lavoratori, di terzi o per il pubblico;
- la sospensione è prevista quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (prima era il 20%) al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato irregolarmente senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- le violazioni richiamate in Allegato I sono considerate gravi e pertanto l’applicazione del provvedimento di sospensione scatta anche in fase di primo accertamento, non richiedendosi pertanto reiterazione di reato, come nella precedente formulazione dell’art. 14 D.Lgs. 81/08;
- in caso di violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI ai singoli lavoratori la sospensione può riguardare, l’attività di ciascuno di essi fino ad avvenuta regolarizzazione delle violazioni da parte del Datore di Lavoro, rimanendo impregiudicato il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta la retribuzione per le giornate di lavoro perse e la relativa contribuzione assicurativa e previdenziale;
- il nuovo DL 146/2021 ora attribuisce anche all’Ispettorato il potere di accertare eventuali illeciti adottando i provvedimenti richiamati dal D.Lgs. 758/1994, tra cui la prescrizione, attuabile in tutti i settori di intervento;
- l’eventuale recidiva nella commissione delle stesse fattispecie di reato, oppure il caso in cui l’impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione negli ultimi 5 anni, sono situazioni che danno luogo ad ulteriore inasprimento di sanzioni (le somme aggiuntive previste in tabella nel DL vengono raddoppiate);
- la revoca del provvedimento di sospensione può anche essere concessa subordinatamente al pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva dovuta;
- il provvedimento di sospensione deve essere comunicato tempestivamente all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e determina il divieto per tutto il periodo di vigenza di contrattare con la PA.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla sua adozione all’Ispettorato Interregionale del Lavoro che dovrà pronunciarsi entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza, valendo il silenzio dell’Ente dopo la scadenza come accoglimento del ricorso.
Area Legale
Circolare INL n. 3 del 9 novembre 2021