Sospensione temporanea del procedimento penale in caso di contravvenzioni in materia di sicurezza
L'articolo 23 del Decreto Legislativo 758/1994 disciplina la sospensione del procedimento penale per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare, l'articolo stabilisce che, quando viene avviato un procedimento penale per una contravvenzione relativa alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, il procedimento stesso viene sospeso dal momento in cui la notizia di reato viene iscritta nel registro delle notizie di reato (come previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale) fino a quando il Pubblico Ministero riceve una delle seguenti comunicazioni:
- Comunicazione di avvenuta regolarizzazione: Se il trasgressore ha ottemperato alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza (come ad esempio l'ASL) entro il termine stabilito, di solito entro 30 giorni, viene comunicato al pubblico ministero l'avvenuto adempimento. In questo caso, il reato viene estinto previa pagamento di una sanzione amministrativa e il procedimento penale non prosegue.
- Comunicazione di mancata regolarizzazione: Se il trasgressore non adempie alle prescrizioni entro il termine stabilito, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero il mancato adempimento. In questo caso, la sospensione del procedimento termina e il procedimento penale riprende, con la possibilità di arrivare al processo.
Tra gli esempi di reati contravvenzionali che possono beneficiare della sospensione temporanea del procedimento penale possiamo includere (a titolo non esaustivo):
Mancata adozione di misure di protezione collettiva e individuale (Art. 71 e 77 del D.Lgs. 81/2008)
- Descrizione: Il datore di lavoro o il dirigente omette di adottare adeguate misure di protezione collettiva o individuale per prevenire i rischi sul lavoro.
- Possibile Regolarizzazione: Il datore di lavoro può provvedere all'installazione o all'adozione delle misure di sicurezza necessarie (come dispositivi di protezione individuale o sistemi di sicurezza collettiva).
- Sospensione del Procedimento: Se la regolarizzazione avviene entro il termine stabilito (ad esempio, 30 giorni), il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione dell'adempimento al pubblico ministero.
Mancata formazione e informazione dei lavoratori (Art. 37 del D.Lgs. 81/2008)
- Descrizione: Il datore di lavoro o il dirigente non assicura ai lavoratori una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.
- Possibile Regolarizzazione: Il datore di lavoro può organizzare i corsi di formazione necessari per i lavoratori.
- Sospensione del Procedimento: Se la formazione viene erogata entro i termini, il procedimento penale può essere sospeso, consentendo l'estinzione del reato.
Mancata manutenzione degli impianti e delle attrezzature (Art. 71 del D.Lgs. 81/2008)
- Descrizione: Il datore di lavoro non effettua la manutenzione necessaria per garantire la sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzate dai lavoratori.
- Possibile Regolarizzazione: Il datore di lavoro può eseguire gli interventi di manutenzione previsti, come la revisione o la sostituzione delle attrezzature difettose.
- Sospensione del Procedimento: Il procedimento penale viene sospeso se la manutenzione viene completata e certificata nei termini previsti.
Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (Art. 29 del D.Lgs. 81/2008)
- Descrizione: Il datore di lavoro non redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per individuare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione da adottare.
- Possibile Regolarizzazione: Il datore di lavoro può redigere e adottare il DVR entro il termine stabilito dall'organo di vigilanza.
- Sospensione del Procedimento: Se il DVR viene redatto entro il termine, il procedimento penale viene sospeso fino alla verifica del rispetto delle disposizioni.
(!) Ci sono tuttavia circostanze in cui la mancata elaborazione del DVR può non consentire la sospensione del procedimento penale. Queste includono il mancato adempimento entro i termini, la gravità delle violazioni riscontrate (ad es. il caso in cui la mancata valutazione del rischio abbia determinato un infortunio), il mancato pagamento delle sanzioni, la recidiva e altre situazioni oggettive che rendono impossibile o insufficiente la regolarizzazione. In tali casi, il procedimento penale prosegue fino alla sua conclusione naturale.
Omissione di segnaletica di sicurezza (Art. 162 del D.Lgs. 81/2008)
- Descrizione: Il datore di lavoro non installa o non aggiorna la segnaletica di sicurezza necessaria per segnalare i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro.
- Possibile Regolarizzazione: Il datore di lavoro può provvedere a installare la segnaletica appropriata.
- Sospensione del Procedimento: Se la segnaletica viene posizionata entro i termini indicati, il procedimento penale viene sospeso in attesa della verifica.
Mancata predisposizione delle uscite di emergenza (Art. 64 e 65 del D.Lgs. 81/2008)
- Descrizione: Il datore di lavoro non predispone uscite di emergenza adeguate o non le mantiene in condizioni idonee all'uso in caso di emergenza.
- Possibile Regolarizzazione: Il datore di lavoro può realizzare o adeguare le uscite di emergenza e garantire la loro efficienza.
- Sospensione del Procedimento: Il procedimento penale è sospeso se il datore di lavoro provvede a rendere le uscite di emergenza conformi alle norme di sicurezza entro il termine stabilito.
L'obiettivo di questa norma è di favorire la regolarizzazione delle situazioni di non conformità alle norme di sicurezza sul lavoro, incentivando i trasgressori a correggere le violazioni prima che il procedimento penale diventi definitivo. Se il trasgressore adempie alle prescrizioni e paga la sanzione prevista, il procedimento si conclude con l'estinzione del reato senza necessità di ulteriori azioni penali.