Si è resa necessaria la compilazione di un elenco da parte della Commissione EU di “materie prime critiche” (37 sono elencate nell’allegato I, sezione 1 del Regolamento) per le quali esiste un rischio di perturbazione, aggiornabile da parte dei singoli Stati membri in ragione delle loro specifiche esigenze.
L’Allegato II riporta invece un elenco di 17 “materie prime strategiche”, fondamentali per la transizione verde e digitale.
Le imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche nell’Unione impiegando materie prime strategiche, individuate dagli Stati membri entro il 24 maggio 2025, devono effettuare una valutazione dei rischi delle loro catene di approvvigionamento e ove necessario, sviluppare strategie di attenuazione adeguate per essere meglio preparate in caso di perturbazione dell’approvvigionamento.
Si tratta di imprese che operano nell’ambito della fabbricazione di batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati.
Nell’ambito di tale valutazione dei rischi, da rinnovare almeno ogni 3 anni, devono mappare le origini delle loro materie prime strategiche, analizzare i fattori che potrebbero influire sui loro approvvigionamenti e valutare le loro vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento. Nel caso in cui siano individuate vulnerabilità devono adoperarsi per attenuarle anche valutando la diversificazione negli approvvigionamenti.