Sostenibilità: Direttiva UE 2026/470 e novità semplificazioni 2026 CSRD

30/03/2026

La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) ridisegna in modo concreto gli obblighi UE su sostenibilità e filiere: chi deve rendicontare, quali dati servono davvero, e come evitare richieste “a cascata” verso PMI e fornitori. Le novità non sono solo di perimetro: arrivano tutele legali per le imprese ≤ 1.000 dipendenti (con diritto di rifiuto per richieste eccessive), una revisione degli ESRS per snellire i data-point e maggiore chiarezza su materialità, oltre a regole più sostenibili su assurance e tagging digitale.

Nella scheda di approfondimento MADE trovi una lettura operativa: impatti su contratti di filiera, gestione dei dati, governance, tempistiche e cronoprogramma delle scadenze UE fino a ESAP 2031. Se segui compliance, procurement o sostenibilità, vale la lettura per capire cosa cambia davvero e da quando.

Premessa

La presente nota di approfondimento commenta la Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, pubblicata in GUUE il 26 febbraio 2026, recante misure di semplificazione in materia di rendicontazione di sostenibilità e di dovere di diligenza, nel quadro del pacchetto “Omnibus I”.

Il pacchetto “Omnibus I” di semplificazione riguarda le regole europee su come le imprese devono “raccontare con dati” il proprio impatto su ambiente e persone.

In pratica, la CSRD è la norma UE che ha reso la rendicontazione di sostenibilità simile, per rigore e struttura, a un bilancio: non più solo dichiarazioni generiche, ma informazioni comparabili su temi come emissioni, energia, sicurezza, diritti dei lavoratori, filiere, politiche e obiettivi.

Con l’Omnibus I l’Unione interviene per alleggerire e rendere più gestibile questo sistema: da un lato restringe l’obbligo alle imprese più grandi; dall’altro riduce e chiarisce gli standard da applicare e il modo in cui le informazioni vengono verificate e pubblicate. L’obiettivo dichiarato è ridurre il carico amministrativo e contenere l’effetto “a cascata” lungo la catena del valore, evitando che le grandi imprese scarichino richieste eccessive di dati ESG su fornitori e PMI.

1) Quadro: nuovo perimetro e soglie applicative

Le modifiche alla CSRD ricalibrano l’ambito di applicazione, concentrando gli obblighi sulla fascia di imprese di maggiori dimensioni. In sintesi, la rendicontazione di sostenibilità viene ricondotta a soglie più elevate, con focus sulle imprese con numero medio di dipendenti superiore a 1.000 e con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro, anche su base consolidata per i gruppi.

Per le imprese di Paesi terzi, le condizioni per l’applicazione degli obblighi vengono ridefinite attraverso soglie UE più alte e criteri specifici per controllate e succursali. Sono inoltre introdotte precisazioni per talune imprese di partecipazione finanziaria di Paesi terzi, con limiti e condizioni applicative volte a evitare duplicazioni o incoerenze nel perimetro consolidato.

La direttiva introduce anche alcuni aggiustamenti “di sistema” che completano la semplificazione: (i) viene previsto l’adeguamento nel tempo delle soglie economiche mediante atti delegati, per evitare che l’inflazione ne eroda il valore reale; (ii) è prevista un’esenzione specifica per il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), per coerenza con il trattamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES).

2) ESRS: revisione sostanziale entro sei mesi dall’entrata in vigore

Un elemento strutturale della semplificazione riguarda gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). È previsto un intervento rapido: entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Commissione dovrà adottare un atto delegato di revisione della prima serie di ESRS con criteri orientati alla riduzione dell’over-reporting. Il riordino è indirizzato a:
 
  • eliminare i datapoint meno rilevanti;
  • privilegiare informazioni quantitative rispetto a descrizioni narrative eccessive;
  • distinguere in modo più netto tra requisiti obbligatori e contenuti volontari;
  • chiarire l’applicazione della materialità, anche per ridurre il rischio che l’assurance spinga a sovra-dichiarare;
  • migliorare la coerenza con altra normativa UE e l’interoperabilità con standard globali.

Coerentemente con tale obiettivo, viene superata l’adozione di ESRS settoriali come standard vincolanti; in alternativa, potranno essere sviluppati orientamenti settoriali non vincolanti a supporto dell’applicazione e della doppia materialità.

Un ulteriore profilo operativo riguarda la tutela di informazioni sensibili: in casi eccezionali e a condizioni rigorose, le imprese possono omettere informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale, nonché informazioni qualificabili come segreti commerciali (capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, risultati dell’innovazione), informazioni classificate e altre informazioni che devono essere protette da accesso o divulgazione non autorizzati (incluse esigenze di riservatezza e sicurezza). L’uso di tali omissioni deve essere dichiarato e rivalutato a ogni reporting.

3) Catena del valore: “imprese protette” e diritto legale di rifiuto

Il testo introduce una tutela operativa particolarmente rilevante per PMI e fornitori: le imprese nella catena del valore che non superano 1.000 dipendenti sono qualificate come “imprese protette” e beneficiano di un presidio legale contro richieste eccessive.

In estrema sintesi:
 
  • l’impresa che rendiconta può fare affidamento sull’autodichiarazione del partner circa la propria dimensione, salvo evidenti incongruenze;
  • è vietato imporre alle imprese protette richieste di dati oltre i limiti dei principi volontari;
  • è riconosciuto un diritto legale di rifiuto rispetto alle informazioni eccedenti;
  • le clausole contrattuali incompatibili risultano non vincolanti (restando valido il resto del contratto);
  • quando vengono richieste informazioni ulteriori, il fornitore deve essere informato in modo chiaro sia del contenuto “eccedente” sia del diritto di rifiuto.

È inoltre previsto un regime transitorio, per chi è soggetto agli obblighi, in caso di indisponibilità di dati della catena del valore: resta possibile dichiarare la mancata disponibilità, ma con obbligo di esplicitare gli sforzi compiuti, le ragioni e un piano di miglioramento.

4) Principi volontari: standard semplificati entro quattro mesi

Per rendere effettivo il contenimento delle richieste nella value chain e favorire una comunicazione volontaria “proporzionata”, è previsto l’adozione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore, di principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario, basati su un approccio “think small first”, modularità e linguaggio semplificato. Tali principi dovranno essere oggetto di riesame periodico.

5) Gruppi e perimetro consolidato: flessibilità in caso di acquisizioni e fusioni

Sono previste regole pragmatiche per gestire operazioni straordinarie: l’impresa madre può rinviare all’esercizio successivo la rendicontazione di sostenibilità per imprese recentemente acquisite o fuse; se un’impresa esce dal gruppo durante l’esercizio, può essere esclusa dal perimetro informativo per quello stesso esercizio, fermo l’obbligo di considerare e rappresentare eventuali eventi significativi che incidano su impatti, rischi o opportunità del gruppo.

6) Assurance: più tempo per limited assurance e stop alla traiettoria verso reasonable assurance

Il quadro dell’assurance viene rimodulato per contenere i costi di compliance:
 
  • gli standard UE di limited assurance vengono rinviati, concedendo più tempo di attuazione;
  • viene eliminata la prospettiva di passaggio obbligatorio a reasonable assurance tramite standard UE, evitando un incremento strutturale degli oneri;
  • si chiariscono e semplificano alcuni aspetti organizzativi per i soggetti abilitati a svolgere assurance di sostenibilità.

Per i contesti cross-border, viene inoltre delineato un regime transitorio relativo a revisori ed enti di revisione di Paesi terzi che rilasciano attestazioni sulla rendicontazione di sostenibilità.

7) Digitalizzazione: tagging sospeso finché mancano le regole e portale UE di supporto

Sul piano digitale, viene chiarito che, fino all’adozione delle norme tecniche di marcatura (tagging), non scatta l’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità. In parallelo, sono previste misure di supporto:
 
  • un portale digitale della Commissione con orientamenti e strumenti per il quadro vincolante e volontario;
  • una relazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore su soluzioni tecnologiche per raccolta, trattamento e scambio dati in modo sicuro e automatizzato.

È inoltre previsto che gli Stati membri possano circoscrivere la responsabilità collettiva degli organi societari, per gli aspetti di digitalizzazione, alla sola pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico.

8) Accessibilità dei dati: collegamento a ESAP dal 2031

Dal 1° gennaio 2031 è delineato il collegamento alla piena accessibilità tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP): le informazioni rese pubbliche dovranno essere trasmesse anche all’organismo di raccolta designato a livello nazionale, funzionale alla messa a disposizione tramite ESAP.

9) Tempistiche generali

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. È previsto un termine generale di recepimento di 12 mesi dall’entrata in vigore per le disposizioni principali, mentre per una parte specifica delle misure è indicato un termine “entro e non oltre” il 26 luglio 2028.

10) Impatti pratici per imprese e filiere

Nel complesso, l’intervento normativo produce tre effetti applicativi principali:
 
  1. un reporting più snello, grazie alla revisione degli ESRS e alla maggiore leggibilità del perimetro informativo;
  2. una decongestione della catena del valore, con tutele e un diritto legale di rifiuto per le imprese ≤ 1.000 dipendenti rispetto a richieste eccedenti;
  3. un contenimento della pressione su costi e adempimenti, tramite rimodulazione dell’assurance e sospensione del tagging fino alle relative norme tecniche.

Cronoprogramma operativo (Direttiva UE 2026/470)

Milestone Termine previsto Contenuto / adempimento Soggetto responsabile Impatto pratico
Pubblicazione in GUUE 26 febbraio 2026 Pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) UE (GUUE) Da questa data decorrono i termini successivi
Entrata in vigore 18 marzo 2026 (20° giorno dopo la pubblicazione) La Direttiva entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE UE Punto di partenza per scadenze su ESRS, principi volontari, portale e recepimento
Principi volontari (PMI/value chain) Entro 19 luglio 2026 Adozione di principi di rendicontazione “volontaria” semplificata (riferimento-limite per le richieste nella catena del valore) Commissione europea (con supporto tecnico EFRAG) Chiarisce quali informazioni possono essere richieste in modo proporzionato a fornitori/PMI (“imprese protette”)
Revisione ESRS (prima serie) Entro 18 settembre 2026 Atto delegato di revisione della prima serie di ESRS: riduzione datapoint, più chiarezza su obbligatorio/volontario e materialità, maggiore interoperabilità Commissione europea Effetto diretto su contenuti e “peso” dei report di sostenibilità
Standard UE di limited assurance Entro 1 luglio 2027 Adozione degli standard UE per l’assurance “limited” (termine rinviato) Commissione europea Stabilizza aspettative e perimetro delle verifiche sul reporting; attenua pressione su costi e requisiti nel breve periodo
Recepimento nazionale (disposizioni principali) Entro 19 marzo 2027 Recepimento negli ordinamenti nazionali delle disposizioni principali (articoli 1–3) Stati membri Rende pienamente operativi gli adeguamenti nel diritto interno
Relazione su soluzioni tecnologiche Entro 24 mesi dall’entrata in vigore Relazione della Commissione su soluzioni tecnologiche per raccolta/trattamento/scambio dati in modo sicuro e automatizzato. Commissione europea Può orientare strumenti digitali di filiera e ridurre costi di data collection nel medio termine
Termine specifico ulteriore (art. 4) Entro e non oltre 26 luglio 2028 Scadenza “hard” per la trasposizione/applicazione delle misure riferite all’articolo 4 Stati membri Nodo da monitorare perché può incidere su aspetti applicativi specifici del pacchetto
Due diligence (CSDDD): clausole contrattuali tipo (orientamenti) Entro 26 luglio 2027 Orientamenti su clausole contrattuali tipo ad uso volontario per agevolare alcuni obblighi contrattuali della due diligence Commissione europea Supporto operativo per implementazione in filiera
Due diligence (CSDDD): orientamenti Commissione Entro 26 luglio 2027 / 26 luglio 2028 Adozione orientamenti su specifiche aree del dovere di diligenza, con scadenze differenziate Commissione europea Riduce incertezza interpretativa nella fase di avvio
Due diligence (CSDDD): autorità di controllo (comunicazione) Entro 26 luglio 2028 Comunicazione alla Commissione delle autorità nazionali di controllo e relativi contatti/competenze Stati membri Assetto di enforcement più chiaro
Due diligence (CSDDD): applicazione misure nazionali (generale) Dal 26 luglio 2029 Applicazione delle misure nazionali di recepimento (termine generale) Stati membri Avvio operativo del regime nazionale di due diligence
Due diligence (CSDDD): applicazione art. 16 (specifico) Esercizi con inizio dal 1° gennaio 2030 Applicazione differita di specifiche misure collegate all’articolo 16 Stati membri Slittamento mirato per consentire adeguamenti organizzativi
Due diligence (CSDDD): prima relazione di valutazione Entro 26 luglio 2031 Relazione della Commissione su attuazione/efficacia ed eventuale proposta legislativa Commissione europea Possibili ulteriori aggiustamenti (anche soglie/approccio settoriale)
Designazione organismi di raccolta per ESAP Entro 31 dicembre 2030 Designazione (almeno uno) e notifica a ESMA degli organismi di raccolta nazionali per rendere accessibili le informazioni tramite ESAP Stati membri Prepara l’infrastruttura di accesso unico ai dati di sostenibilità
Accessibilità via ESAP Dal 1° gennaio 2031 Trasmissione delle informazioni anche agli organismi di raccolta, per renderle accessibili tramite il Punto di accesso unico europeo (ESAP) Imprese (trasmissione) + organismi di raccolta/ESMA (accesso) Cambia il “canale” di accesso ai dati: maggiore standardizzazione e reperibilità per mercato e stakeholder