| Milestone |
Termine previsto |
Contenuto / adempimento |
Soggetto responsabile |
Impatto pratico |
| Pubblicazione in GUUE |
26 febbraio 2026 |
Pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) |
UE (GUUE) |
Da questa data decorrono i termini successivi |
| Entrata in vigore |
18 marzo 2026 (20° giorno dopo la pubblicazione) |
La Direttiva entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE |
UE |
Punto di partenza per scadenze su ESRS, principi volontari, portale e recepimento |
| Principi volontari (PMI/value chain) |
Entro 19 luglio 2026 |
Adozione di principi di rendicontazione “volontaria” semplificata (riferimento-limite per le richieste nella catena del valore) |
Commissione europea (con supporto tecnico EFRAG) |
Chiarisce quali informazioni possono essere richieste in modo proporzionato a fornitori/PMI (“imprese protette”) |
| Revisione ESRS (prima serie) |
Entro 18 settembre 2026 |
Atto delegato di revisione della prima serie di ESRS: riduzione datapoint, più chiarezza su obbligatorio/volontario e materialità, maggiore interoperabilità |
Commissione europea |
Effetto diretto su contenuti e “peso” dei report di sostenibilità |
| Standard UE di limited assurance |
Entro 1 luglio 2027 |
Adozione degli standard UE per l’assurance “limited” (termine rinviato) |
Commissione europea |
Stabilizza aspettative e perimetro delle verifiche sul reporting; attenua pressione su costi e requisiti nel breve periodo |
| Recepimento nazionale (disposizioni principali) |
Entro 19 marzo 2027 |
Recepimento negli ordinamenti nazionali delle disposizioni principali (articoli 1–3) |
Stati membri |
Rende pienamente operativi gli adeguamenti nel diritto interno |
| Relazione su soluzioni tecnologiche |
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore |
Relazione della Commissione su soluzioni tecnologiche per raccolta/trattamento/scambio dati in modo sicuro e automatizzato. |
Commissione europea |
Può orientare strumenti digitali di filiera e ridurre costi di data collection nel medio termine |
| Termine specifico ulteriore (art. 4) |
Entro e non oltre 26 luglio 2028 |
Scadenza “hard” per la trasposizione/applicazione delle misure riferite all’articolo 4 |
Stati membri |
Nodo da monitorare perché può incidere su aspetti applicativi specifici del pacchetto |
| Due diligence (CSDDD): clausole contrattuali tipo (orientamenti) |
Entro 26 luglio 2027 |
Orientamenti su clausole contrattuali tipo ad uso volontario per agevolare alcuni obblighi contrattuali della due diligence |
Commissione europea |
Supporto operativo per implementazione in filiera |
| Due diligence (CSDDD): orientamenti Commissione |
Entro 26 luglio 2027 / 26 luglio 2028 |
Adozione orientamenti su specifiche aree del dovere di diligenza, con scadenze differenziate |
Commissione europea |
Riduce incertezza interpretativa nella fase di avvio |
| Due diligence (CSDDD): autorità di controllo (comunicazione) |
Entro 26 luglio 2028 |
Comunicazione alla Commissione delle autorità nazionali di controllo e relativi contatti/competenze |
Stati membri |
Assetto di enforcement più chiaro |
| Due diligence (CSDDD): applicazione misure nazionali (generale) |
Dal 26 luglio 2029 |
Applicazione delle misure nazionali di recepimento (termine generale) |
Stati membri |
Avvio operativo del regime nazionale di due diligence |
| Due diligence (CSDDD): applicazione art. 16 (specifico) |
Esercizi con inizio dal 1° gennaio 2030 |
Applicazione differita di specifiche misure collegate all’articolo 16 |
Stati membri |
Slittamento mirato per consentire adeguamenti organizzativi |
| Due diligence (CSDDD): prima relazione di valutazione |
Entro 26 luglio 2031 |
Relazione della Commissione su attuazione/efficacia ed eventuale proposta legislativa |
Commissione europea |
Possibili ulteriori aggiustamenti (anche soglie/approccio settoriale) |
| Designazione organismi di raccolta per ESAP |
Entro 31 dicembre 2030 |
Designazione (almeno uno) e notifica a ESMA degli organismi di raccolta nazionali per rendere accessibili le informazioni tramite ESAP |
Stati membri |
Prepara l’infrastruttura di accesso unico ai dati di sostenibilità |
| Accessibilità via ESAP |
Dal 1° gennaio 2031 |
Trasmissione delle informazioni anche agli organismi di raccolta, per renderle accessibili tramite il Punto di accesso unico europeo (ESAP) |
Imprese (trasmissione) + organismi di raccolta/ESMA (accesso) |
Cambia il “canale” di accesso ai dati: maggiore standardizzazione e reperibilità per mercato e stakeholder |