4.1 Vigilanza continuativa e assenza di “marcatura” costante (Cass. pen., Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 31146)
In questa pronuncia la Corte ribadisce che la vigilanza del preposto non si identifica con una sorveglianza “a vista” permanente su ogni gesto del lavoratore.
L’obbligo è, piuttosto, quello di assicurare un
controllo efficace e costante nel tempo sull’osservanza delle regole di sicurezza nella propria sfera organizzativa, in modo coerente con la concreta organizzazione del lavoro.
Sul piano concettuale, la decisione valorizza l’idea che il presidio può essere reso effettivo anche mediante:
- un quadro di istruzioni e procedure operative chiare e aggiornate nel tempo;
- un’organizzazione del lavoro che consenta al preposto di intercettare le prassi scorrette e di intervenire;
- meccanismi di comunicazione e segnalazione che evitino che la prevenzione dipenda dal solo “essere presenti”.
4.2 Esigibilità della vigilanza quando il preposto è assorbito da mansioni operative (Cass. pen., Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 8289)
Questa pronuncia è particolarmente rilevante per la dialettica d’aula con capi turno/capi reparto, responsabili d’area o di servizo, perché affronta il tema della
compatibilità organizzativa tra compiti produttivi o di servizio e vigilanza.
La Corte valorizza il profilo dell’
inesigibilità del controllo quando il preposto è, di fatto, impegnato in una diversa attività operativa che gli impedisce di vigilare sul lavoratore.
Il punto di ricaduta applicativa è netto: se l’organizzazione aziendale pretende vigilanza attiva, deve anche:
- attribuire al preposto tempi e priorità compatibili con il presidio;
- dimensionare correttamente la funzione (numero di preposti, copertura di turni/aree);
- evitare configurazioni in cui la vigilanza sia richiesta ma strutturalmente impossibile.
4.3 Persistenza della posizione di garanzia e limiti dell’affidamento su condotte del lavoratore (Cass. pen., Sez. IV, 1 ottobre 2025, n. 32520)
La giurisprudenza più recente continua a ribadire che il preposto, quale soggetto che sovrintende all’attività lavorativa, è titolare di una posizione di garanzia che include il
controllo sull’esecuzione corretta delle attività e l’esercizio di un potere-dovere di iniziativa e intervento.
In tale prospettiva, la mera esistenza di istruzioni o di formazione non comporta automaticamente l’esonero del preposto quando la condotta non conforme del lavoratore rientra nell’area di rischio governata dalla funzione di sovrintendenza.
4.4 Modello “collaborativo” e ruolo della formazione (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2022, n. 42035)
La Corte, nel solco di un modello prevenzionistico non più “iperprotettivo”, riconosce rilievo alla responsabilizzazione e alla autodeterminazione del lavoratore formato e informato, ma mantiene fermo il principio per cui i garanti (datore, dirigenti, preposti) devono governare il rischio nella propria sfera con misure organizzative e controlli effettivi, soprattutto quando sono prevedibili prassi elusive o scorciatoie operative.