1. Sulla responsabilità datoriale:
La Corte ha confermato la decisione d'appello, ribadendo che lo straining è una violazione dell'articolo 2087 c.c. quando il Datore di lavoro tollera o crea un ambiente lavorativo stressogeno. Tale obbligo di tutela si estende anche in assenza di condotte persecutorie o vessatorie continuative.
2. Condotta del Datore di lavoro:
Il comportamento del Direttore generale è stato ritenuto pretestuoso e finalizzato a generare pressioni indebite sulla lavoratrice, aggravando il clima di tensione già esistente.
La Corte ha sottolineato che il Datore avrebbe dovuto intervenire per ripristinare un ambiente lavorativo sereno, ricorrendo anche a strumenti disciplinari ove necessario.
3. Sul danno biologico e patrimoniale:
È stato confermato il risarcimento del danno biologico differenziale, tenendo conto dell'indennizzo INAIL già percepito dalla lavoratrice.
Non è stato riconosciuto il danno alla professionalità, in quanto non è emerso un impoverimento significativo delle competenze della lavoratrice.
4. Principi giurisprudenziali richiamati:
La Corte ha fatto riferimento a precedenti pronunce per ribadire che un ambiente lavorativo stressogeno costituisce un fatto ingiusto, rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c., anche in assenza di un intento persecutorio continuativo.
A questo proposito sono state richiamate le Sentenze di Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 giugno 2024, n. 15957, relativa ad ambiente stressogeno e difficoltà relazionali a scuola; Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 febbraio 2024, n. 3822, che ha riguardato ambiente stressogeno e responsabilità del DdL; Sent. Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2024, n. 4664 in tema di stress per il dirigente medico e comportamenti discriminatori e vessatori.
5. Esame dei motivi di ricorso:
I motivi del ricorso principale e incidentale sono stati giudicati infondati o inammissibili. In particolare, le doglianze dell'azienda relative all'eccessiva valutazione del danno sono state respinte, così come le richieste della lavoratrice di un ampliamento del risarcimento.