Straining e Responsabilità del Datore di Lavoro: Ordinanza Cassazione Civile , Sezione Lavoro, n. 123 del 4 gennaio 2025
10/02/2025
L'ordinanza in esame si colloca nell'ambito della responsabilità datoriale per straining, una fattispecie di origine giurisprudenziale che, pur distinguendosi dal mobbing per l'assenza di un intento persecutorio o di una pluralità di comportamenti vessatori, è idonea a determinare un pregiudizio alla salute psicofisica del lavoratore. La pronuncia è stata resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in sede civile, con l'obiettivo di ribadire e applicare principi consolidati in materia di tutela della salute sul luogo di lavoro, sanciti dall'articolo 2087 del Codice Civile.
Contesto fattuale e vicenda processuale
1. Fatti di causa:
La ricorrente, un’avvocatessa dipendente di un’azienda pubblica (una ASL), ha lamentato di aver subito comportamenti stressogeni in seguito a una riorganizzazione aziendale che ha comportato la soppressione dell'ufficio legale da lei diretto e la sua trasformazione in una struttura non dirigenziale alle dipendenze della Direzione generale.
Tra le condotte ritenute rilevanti, il Direttore generale avrebbe adottato comportamenti pretestuosi, quali richieste documentali ingiustificate e un sovraccarico di lavoro non necessario, configurando un clima lavorativo stressogeno.
2. Giudizio di merito:
Primo grado: Il Tribunale ha riconosciuto alcune richieste della lavoratrice, tra cui il risarcimento per danno non patrimoniale e biologico, rigettando però le pretese relative al danno alla professionalità e al mobbing.
Appello: La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo un danno non patrimoniale di 12.679 euro e un danno patrimoniale di 4.152 euro, al netto dell'indennizzo INAIL di 4.307 euro già percepito dalla lavoratrice. Ha inoltre escluso che vi fosse un intento persecutorio nei confronti della ricorrente, ma ha confermato la responsabilità datoriale per l'ambiente lavorativo stressogeno.
3. Ricorso per Cassazione:
L'azienda ha presentato ricorso principale contro la decisione d'appello, contestando la configurazione dello straining e il risarcimento del danno.
La lavoratrice ha presentato ricorso incidentale, chiedendo un ampliamento del risarcimento per danni morali, biologici e professionali.Motivazioni della Corte di Cassazione
1. Sulla responsabilità datoriale:
La Corte ha confermato la decisione d'appello, ribadendo che lo straining è una violazione dell'articolo 2087 c.c. quando il Datore di lavoro tollera o crea un ambiente lavorativo stressogeno. Tale obbligo di tutela si estende anche in assenza di condotte persecutorie o vessatorie continuative.
2. Condotta del Datore di lavoro:
Il comportamento del Direttore generale è stato ritenuto pretestuoso e finalizzato a generare pressioni indebite sulla lavoratrice, aggravando il clima di tensione già esistente.
La Corte ha sottolineato che il Datore avrebbe dovuto intervenire per ripristinare un ambiente lavorativo sereno, ricorrendo anche a strumenti disciplinari ove necessario.
3. Sul danno biologico e patrimoniale:
È stato confermato il risarcimento del danno biologico differenziale, tenendo conto dell'indennizzo INAIL già percepito dalla lavoratrice.
Non è stato riconosciuto il danno alla professionalità, in quanto non è emerso un impoverimento significativo delle competenze della lavoratrice.
4. Principi giurisprudenziali richiamati:
La Corte ha fatto riferimento a precedenti pronunce per ribadire che un ambiente lavorativo stressogeno costituisce un fatto ingiusto, rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c., anche in assenza di un intento persecutorio continuativo.
A questo proposito sono state richiamate le Sentenze di Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 giugno 2024, n. 15957, relativa ad ambiente stressogeno e difficoltà relazionali a scuola; Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 febbraio 2024, n. 3822, che ha riguardato ambiente stressogeno e responsabilità del DdL; Sent. Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2024, n. 4664 in tema di stress per il dirigente medico e comportamenti discriminatori e vessatori.
5. Esame dei motivi di ricorso:
I motivi del ricorso principale e incidentale sono stati giudicati infondati o inammissibili. In particolare, le doglianze dell'azienda relative all'eccessiva valutazione del danno sono state respinte, così come le richieste della lavoratrice di un ampliamento del risarcimento.Effetti dell’Ordinanza
Consolidamento giurisprudenziale:
- L'ordinanza, che ricordiamo non è una sentenza, conferma l'orientamento consolidato in materia di responsabilità datoriale per straining, ribadendo l'importanza dell'art. 2087 c.c. nella tutela della salute del lavoratore.
Vincolatività:
- La pronuncia è vincolante per le parti coinvolte nel giudizio, ma il suo contenuto è di carattere interpretativo e non innovativo per il sistema giuridico.
Tutela dei lavoratori vulnerabili:
- Viene sottolineato l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure preventive adeguate anche per lavoratori con maggiore fragilità.
L'ordinanza n. 123/2025 rappresenta quindi una riaffermazione dei principi fondamentali in tema di tutela della salute e dignità del lavoratore. Sebbene non introduca elementi di novità, consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo cui lo straining è una condotta lesiva rilevante ai sensi dell'articolo 2087 c.c. La pronuncia sottolinea inoltre l'importanza di un approccio preventivo e responsabile da parte dei Datori di lavoro, al fine di garantire un ambiente lavorativo salubre, inclusivo e dignitoso.