Strumenti di controllo operativo per Preposti

28/02/2020

Vogliamo ritornare con questo approfondimento sugli strumenti che possono in concreto permettere ai Preposti di attuare e documentare il “controllo operativo” e quindi possono permettere di dare efficace attuazione agli obblighi di coordinamento e controllo come definiti all’art. 19 del D.Lgs. 81/08, al fine di garantire l’efficace tutela dei lavoratori negli ambiti di salute e sicurezza.

Argomento mai sufficientemente dibattuto per le implicazioni organizzative e correlato alle disposizioni di vincolo imposte dall’art. 19 che parrebbero richiedere al Preposto, e purtroppo molte pronunce giurisprudenziali lo hanno confermato, di fare la “marcatura ad uomo” perché il lavoratore non commetta errori. Dimenticando spesso che il lavoratore, dichiarato idoneo dal punto di vista psicofisico e collocato a svolgere specifiche mansioni, è essere senziente, capace di autodeterminazione, reso consapevole dalle corrette azioni formative ricevute, oltrechè responsabile penalmente per il suo agire nel caso in cui la personale condotta sia causa diretta di un evento lesivo normato.
 
Il Preposto è quel soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico che gli è stato attribuito, sovrintende alla attività lavorativa, coordinando spesso numerose risorse umane, contrattualmente collocato lì ai fini di produzione e/o servizio, certamente con compiti complementari di salvaguardia delle disposizioni di tutela di salute e sicurezza.

Spesso per esigenze di dislocazione remota e di attualizzazione tecnologica di molte attività professionali, il presidio del lavoratore è, oltre che anacronistico, materialmente impossibile o non consentito.
Occorre inoltre poi ricordare che il lavoratore, anche in ragione di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 (ma più ancora da disposizioni contenute nel Codice Penale) è soggetto responsabile per le sue azioni ed omissioni e pertanto va reso perfettamente consapevole del suo ruolo e delle conseguenze della sua condotta in ambito professionale.
 
Riteniamo pertanto che in una Organizzazione 4.0 grande o piccola che sia, dotata o meno di un Sistema di Gestione integrato sicurezza, salute e ambiente evoluto e maturo, gli strumenti di controllo siano ben altri dal controllo a vista del sottoposto, quali quelli da tempo individuati in norme tecniche di respiro internazionale.

Possiamo richiamare a mero titolo di esempio quanto riportato in ISO 45001 al punto norma A.8.1.1. con gli esempi di “controllo operativo".

Si tratta di specifiche procedure, istruzioni, manuali operativi di impianto, manuali di uso e manutenzione di macchine e attrezzature, piani di emergenza, specifiche tecniche, schede di sicurezza di sostanze pericolose, piani di integrità degli impianti significativi per la prevenzione degli incidenti, elenchi di componenti rilevanti per la sicurezza, permessi di lavoro, documenti tracciabili ecc. che, una volta definiti e validati all’interno di una Organizzazione, devono trovare la più ampia diffusione attraverso azioni capillari e responsabilizzanti di informazione, formazione e addestramento ai lavoratori e il successivo controllo della loro corretta implementazione per processi. La regola quindi deve essere data, chiara e condivisa, per permettere la sua uniforme applicazione ed evitare al Preposto di prendere estemporanee iniziative ad personam.
 
Gli ambiti presidiabili con istruzioni e procedure tracciabili, elaborate, aggiornate e rese disponibili ai Preposti nel loro ruolo di “monitor di campo”, dovrebbero essere ad esempio i seguenti:
 
  • fattori di rischio come evidenziati dal DVR presenti nelle aree/servizi di competenza dei Preposti (attraverso la diffusione di abstract di DVR per reparto/area di competenza in modo che ciascun Preposto sappia quali elementi di rischio sono stati evidenziati e su quali situazioni dovrà focalizzare il controllo e sensibilizzare i dipendenti);
  • condizioni normali di esercizio, condizioni anomale e risposta alle emergenze per processi e impianti, tenendo in debito conto i fattori umani al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori;
  • elementi di progettazione, costruzione, messa in esercizio di macchine/impianti;
  • dati di ispezioni, collaudi, verifiche di preavviamento, affidabilità e disponibilità previste per ogni parte dell'impianto;
  • programmi di manutenzione (preventiva, programmata, su condizione e a guasto);
  • attività soggette a permessi di lavoro;
  • smantellamento di aree, strutture e impianti;
  • forniture di beni e servizi;
  • appalti;
  • dati relativi a infortuni, incidenti, quasi incidenti;
  • dati utili per gestione delle modifiche;
  • non conformità, azioni correttive e azioni preventive intraprese;
  • informazione, formazione e addestramento mirati ai rischi di mansione;
  • attuazione di programmi di addestramento tracciabili a cura degli stessi Preposti (con il supporto dell’RSPP per gli aspetti di conformità normativa), i soli che per comprovata esperienza di campo possono dare istruzioni sul corretto utilizzo di macchine ed impianti.
Solo se il presidio di salute e sicurezza nelle Organizzazioni verrà realizzato a rete e in forma tracciabile, documentata e condivisa, sensibilizzando e coinvolgendo i Preposti con le loro competenze tecniche e gestionali di coordinamento, potranno essere realizzati efficaci e uniformi obiettivi di tutela, coordinamento e controllo dei lavoratori.
 
Area Legale
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