Strutture/impianti a rischio legionellosi e periodicità della valutazione del rischio

24/06/2016

La Legionella è un batterio presente negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti, essi raggiungono quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana

Ai sensi dell’ALLEGATO XLVI del D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata tra gli agenti patogeni del gruppo 2 ovvero agenti biologici che possono essere infettivi e patogeni per l’uomo, rappresentando un rischio per i lavoratori, ma che non sono trasmissibili e per i quali sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche.

Il Titolo X, art 271, del D.lgs 81/08 e s.m.i. obbliga il datore di lavoro ad eseguire la valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici, in qualsiasi ambiente di lavoro, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e ad attuare tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti esposti o a rischio di esposizione.

A tal proposito le Nuove “Linee Guida per la Prevenzione e il controllo della Legionellosi", sancite dall’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015, richiamando in premessa gli obblighi di cui al Titolo X del Dlgs 81/08, stabiliscono con quale periodicità bisogna eseguire la valutazione del Rischio nelle strutture e negli impianti a rischio legionellosi.

1. Valutazione del rischio nelle strutture turistico-recettive
Per un'efficace prevenzione è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva effettui con periodicità biennale, preferibilmente annuale, la valutazione del rischio legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia.
I gestori di strutture recettive devono effettuare e revisionare regolarmente la valutazione del rischio, almeno ogni 2 anni (preferibilmente ogni anno) ed ogni volta che ci sia motivo di considerare che la situazione possa essersi modificata (ad esempio: lavori di ristrutturazioni o rifacimento di parti d’impianto, esame batteriologico positivo con valori di legionella che richiedono intervento).

2. Valutazione del rischio negli stabilimenti termali
I gestori sono tenuti ad eseguire la valutazione del rischio che andrà regolarmente aggiornata e documentata formalmente. È necessario che tale valutazione ed il conseguente Piano di autocontrollo comprendano, in primo luogo, gli impianti di distribuzione ed erogazione delle acque termali, ma anche gli altri impianti idrici ed aeraulici a rischio.
I gestori di stabilimenti termali devono effettuare e revisionare la valutazione del rischio, ogni anno ed ogni volta che ci sia motivo di considerare che la situazione possa essersi modificata.

3. Valutazione del rischio nelle strutture sanitarie
La valutazione del rischio deve essere effettuata in ciascuna struttura sanitaria, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e impiantistiche.
La valutazione del rischio nelle strutture sanitarie deve essere revisionata almeno con periodicità annuale e documentata formalmente.

 

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