3.1 Soglie di rilevanza del 10%
La principale novità è l'introduzione di
soglie di rilevanza del 10% al di sotto delle quali le imprese non finanziarie possono astenersi dalla valutazione di ammissibilità e allineamento alla tassonomia (art. 1, punto (1) del Reg. 2026/73, che inserisce i nuovi parr. 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies nell'art. 2 del Reg. del. 2021/2178).
- KPI fatturato (art. 2, par. 1 bis): le attività economiche il cui fatturato cumulativo è inferiore al 10% del denominatore totale del KPI-fatturato possono essere escluse dalla valutazione.
- KPI CapEx (art. 2, par. 1 ter): le attività con CapEx cumulativa inferiore al 10% del denominatore del KPI-CapEx possono essere escluse.
- KPI OpEx (art. 2, par. 1 quater): regime differenziato. Se le spese operative non sono rilevanti per il modello aziendale (tipico caso delle imprese di puri servizi o con struttura labour-intensive), l'impresa può astenersi del tutto dalla comunicazione del KPI-OpEx, indicando solo il valore totale del denominatore e spiegando il motivo. Se le OpEx sono invece rilevanti, si applica la soglia del 10% per le sole attività non rilevanti.
Le attività escluse in applicazione di queste soglie non scompaiono dalla reportistica: devono essere indicate separatamente come «non rilevanti» nei modelli di segnalazione (art. 2, par. 1 quinquies), con indicazione del settore NACE di appartenenza e spiegazione della motivazione dell'esclusione (Allegato I del Reg. 2026/73, che modifica le sezioni 1.2.3.1, 1.2.3.2 e 1.2.3.3 dell'Allegato I del Reg. 2021/2178). L'obiettivo è evitare che la clausola di rilevanza sia usata per occultare attività economicamente significative — il che falserebbe i KPI comunicati e sarebbe contrario agli obiettivi del regolamento.
La Comunicazione C/2026/2558 (FAQ 7-11) introduce due vincoli applicativi fondamentali:
- Coerenza con IFRS 8: le soglie di rilevanza devono essere applicate in modo coerente con i principi IFRS 8 sui settori operativi. Se un'attività costituisce un settore operativo oggetto di informativa contabile, non può essere contemporaneamente dichiarata non rilevante ai fini tassonomici. L'incoerenza è esplicitamente vietata.
- Valutazione integrale delle attività rilevanti (FAQ 8): una volta che un'attività è considerata rilevante, deve essere valutata nella sua interezza. Non è ammesso escludere sottoinsiemi della stessa attività (ad esempio, i cantieri non allineati in un paese specifico di un'impresa edile che svolge la medesima attività 7.1 in più paesi). Il frazionamento falserebbe sia il dato di ammissibilità sia il rapporto tra attività allineate e totale delle attività ammissibili.
3.2 Semplificazione dei modelli di segnalazione
Il Reg. 2026/73 sostituisce integralmente numerosi allegati del Reg. del. 2021/2178 (tra cui l'Allegato II per le imprese non finanziarie), con modelli significativamente
ridotti e semplificati. L'intervento mantiene le informazioni essenziali sulla misura in cui le attività delle imprese sono associate ad attività ecosostenibili, eliminando le colonne e i campi di scarso valore informativo per gli investitori.
È soppresso anche l'
Allegato XII del Reg. del. 2021/2178, che prevedeva modelli specifici per le attività nei settori del gas fossile e del nucleare (introdotti dal Reg. del. (UE) 2022/1214). Per tali attività le imprese non finanziarie comunicheranno d'ora in poi le stesse categorie di informazioni degli altri settori, nei modelli standard dell'Allegato II. Questo elimina una duplicazione informativa che risultava particolarmente onerosa per le imprese con attività in quei settori.
3.3 Clausola transitoria per l'esercizio 2025
L'art. 4, co. 3, del Reg. 2026/73 e le FAQ 1-4 della Comunicazione C/2026/2558 illustrano le opzioni disponibili per le relazioni relative all'esercizio finanziario 2025, da pubblicare nel 2026. Le imprese non finanziarie comunicanti hanno due alternative:
- Opzione A — norme nuove (regola generale): applicazione integrale del Reg. del. 2021/2178 come modificato dal Reg. 2026/73, con effetto dal 1° gennaio 2026. Si usano i nuovi modelli semplificati e si applicano le soglie di rilevanza del 10%.
- Opzione B — norme previgenti (facoltativa): applicazione integrale delle norme applicabili al 31 dicembre 2025. Se si sceglie questa opzione, l'impresa deve applicarle in toto — compresi i modelli più dettagliati e l'Allegato XII per gas/nucleare — senza poter selezionare solo le parti più convenienti.
Le imprese comunicanti devono indicare nelle informazioni contestuali della relazione sulla sostenibilità a quale delle due opzioni si sono attenute (FAQ 1). Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno civile (es. ottobre 2024-ottobre 2025), la FAQ 2 chiarisce che l'Opzione B resta disponibile purché la relazione sia pubblicata nel 2026.
Chi sceglie l'Opzione A e deve fornire dati comparativi (FAQ 4): i KPI 2024 pubblicati con la vecchia metodologia vanno riportati nelle celle comparative dei nuovi modelli, con nota esplicativa nelle informazioni contestuali. È facoltà — non obbligo — ricalcolare i KPI 2024 con le norme 2026 per garantire un confronto più preciso.
3.4 Criteri DNSH sulle sostanze chimiche
Il Reg. 2026/73 riscrive le
Appendici C degli Allegati I e II del Reg. del. 2021/2139 e degli Allegati I, II e IV del Reg. del. 2023/2486, aggiornando i criteri DNSH generici per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento riguardanti l'uso e la presenza di sostanze chimiche (Allegati XII-XVI del Reg. 2026/73).
Le tre modifiche principali hanno rilievo diretto per le imprese con processi produttivi che utilizzano sostanze regolamentate:
- Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS, Reg. (UE) 2024/590): i criteri DNSH consentono ora esplicitamente di avvalersi delle esenzioni previste dal Reg. (UE) 2024/590 — che ha sostituito il Reg. (CE) 1005/2009 — in particolare per usi negli estintori aeronautici e per le sostanze dell'Allegato I usate nelle condizioni di esenzione del medesimo regolamento. Prima della modifica, questa flessibilità non era esplicitata.
- Sostanze RoHS (Dir. 2011/65/UE): sono ora ammesse nei criteri DNSH le esenzioni limitate per ambito e durata previste dagli Allegati III e IV della direttiva, che riconoscono casi in cui la sostituzione non è tecnicamente o scientificamente praticabile o in cui i benefici della sostituzione sarebbero inferiori ai rischi.
- Sostanze SVHC (art. 57 REACH) presenti in articoli: soppressa la previsione che imponeva di vagliare la presenza di tali sostanze all'interno di articoli finiti, per i quali non esiste un obbligo giuridico di comunicazione da parte dei fornitori lungo la catena. L'obbligo DNSH residua per le sostanze pure e in miscele, e per le SVHC identificate ex art. 59, par. 1, REACH per almeno 18 mesi — con la clausola che gli operatori valutino e documentino l'assenza di alternative.
È importante precisare che queste modifiche intervengono sui criteri
DNSH della tassonomia — cioè sulle condizioni che un'attività economica non deve violare per poter essere dichiarata ecosostenibile — e non modificano direttamente i requisiti HSE applicabili ai luoghi di lavoro (REACH, RoHS, Dir. ODS restano invariati nella loro portata regolatoria). Il nesso rilevante per le imprese comunicanti è che il rispetto di questi criteri deve essere dimostrabile documentalmente in sede di verifica dell'allineamento.