Tassonomia UE - pacchetto omnibus: cosa cambia per le imprese non finanziarie

25/05/2026

1. Il provvedimento in sintesi

Il Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, adottato il 4 luglio 2025, entrato in vigore il 28 gennaio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2026 (GU L, 2026/73, 8.1.2026), costituisce il cosiddetto atto delegato omnibus della tassonomia europea. Il provvedimento modifica tre atti delegati preesistenti: il Reg. del. (UE) 2021/2178 («Informativa»), il Reg. del. (UE) 2021/2139 («Clima») e il Reg. del. (UE) 2023/2486 («Ambiente»).

Per le imprese non finanziarie — produttive, di servizi, commerciali — l'intervento si concentra su due obiettivi: ridurre il carico della disclosure tassonomica introducendo soglie di rilevanza al di sotto delle quali alcune attività non devono più essere valutate, e semplificare i modelli di segnalazione. Sul versante tecnico-ambientale, vengono alleggeriti alcuni criteri DNSH relativi alle sostanze chimiche.

Il provvedimento si colloca nel quadro del pacchetto Omnibus I, completato con la Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 (in vigore dal 18 marzo 2026), che ha ridisegnato il perimetro della CSRD innalzando le soglie di applicabilità a oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto. I due provvedimenti si raccordano nella medesima logica di proporzionalità: meno adempimenti formali, più attenzione alla sostanza delle informazioni comunicate agli investitori.

La Comunicazione (UE) C/2026/2558 del 30 aprile 2026 affianca il regolamento con orientamenti interpretativi non vincolanti in forma di FAQ, chiarendo i punti più controversi emersi dall'applicazione pratica.

2. Contesto normativo e quadro di riferimento

La tassonomia UE è il sistema di classificazione unificato istituito dal Regolamento (UE) 2020/852 per identificare le attività economiche ecosostenibili — dette «attività allineate alla tassonomia» — e imporre obblighi di trasparenza alle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli artt. 19 bis e 29 bis della Direttiva 2013/34/UE.

L'obbligo di disclosure tassonomica ex art. 8 del Reg. (UE) 2020/852 è stato dettagliato dal Reg. del. (UE) 2021/2178 («atto delegato Informativa»), che ha tradotto i criteri di vaglio tecnico in tre indicatori fondamentali di prestazione (KPI): KPI relativo al fatturato, KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx) e KPI relativo alle spese operative (OpEx). Le imprese non finanziarie comunicano tali KPI dal 1° gennaio 2023.

L'architettura tecnica si articola su due atti delegati principali per i criteri di vaglio: il Reg. del. (UE) 2021/2139 («atto delegato Clima»), per le attività che contribuiscono alla mitigazione o all'adattamento climatico, integrato dal Reg. del. (UE) 2022/1214 per le attività di gas naturale e nucleare; e il Reg. del. (UE) 2023/2486 («atto delegato Ambiente»), che ha esteso la tassonomia ai quattro obiettivi non climatici: uso sostenibile delle risorse idriche, economia circolare, prevenzione dell'inquinamento, protezione della biodiversità.

Con il Reg. del. (UE) 2026/73 la Commissione interviene su tutte e tre queste fonti delegate in modo coordinato, con la ratio esplicita di alleggerire in modo tangibile e immediato gli oneri di comunicazione a decorrere dal 2026, senza compromettere gli elementi essenziali della trasparenza verso i mercati finanziari.

La Comunicazione C/2026/2558 si colloca in continuità con le tre comunicazioni interpretative precedenti (C/2021/2800, C/2022/4439, C/2024/6691) e costituisce la principale fonte di orientamento operativo non vincolante. Le sue FAQ chiariscono quanto già previsto dalla legislazione vigente, senza creare obblighi ulteriori. Soltanto la Corte di Giustizia dell'UE ha competenza per l'interpretazione autentica.

3. Contenuto del provvedimento - Le novità per le imprese non finanziarie

3.1 Soglie di rilevanza del 10%
La principale novità è l'introduzione di soglie di rilevanza del 10% al di sotto delle quali le imprese non finanziarie possono astenersi dalla valutazione di ammissibilità e allineamento alla tassonomia (art. 1, punto (1) del Reg. 2026/73, che inserisce i nuovi parr. 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies nell'art. 2 del Reg. del. 2021/2178).
 
  • KPI fatturato (art. 2, par. 1 bis): le attività economiche il cui fatturato cumulativo è inferiore al 10% del denominatore totale del KPI-fatturato possono essere escluse dalla valutazione.
  • KPI CapEx (art. 2, par. 1 ter): le attività con CapEx cumulativa inferiore al 10% del denominatore del KPI-CapEx possono essere escluse.
  • KPI OpEx (art. 2, par. 1 quater): regime differenziato. Se le spese operative non sono rilevanti per il modello aziendale (tipico caso delle imprese di puri servizi o con struttura labour-intensive), l'impresa può astenersi del tutto dalla comunicazione del KPI-OpEx, indicando solo il valore totale del denominatore e spiegando il motivo. Se le OpEx sono invece rilevanti, si applica la soglia del 10% per le sole attività non rilevanti.
Le attività escluse in applicazione di queste soglie non scompaiono dalla reportistica: devono essere indicate separatamente come «non rilevanti» nei modelli di segnalazione (art. 2, par. 1 quinquies), con indicazione del settore NACE di appartenenza e spiegazione della motivazione dell'esclusione (Allegato I del Reg. 2026/73, che modifica le sezioni 1.2.3.1, 1.2.3.2 e 1.2.3.3 dell'Allegato I del Reg. 2021/2178). L'obiettivo è evitare che la clausola di rilevanza sia usata per occultare attività economicamente significative — il che falserebbe i KPI comunicati e sarebbe contrario agli obiettivi del regolamento.

La Comunicazione C/2026/2558 (FAQ 7-11) introduce due vincoli applicativi fondamentali:
 
  • Coerenza con IFRS 8: le soglie di rilevanza devono essere applicate in modo coerente con i principi IFRS 8 sui settori operativi. Se un'attività costituisce un settore operativo oggetto di informativa contabile, non può essere contemporaneamente dichiarata non rilevante ai fini tassonomici. L'incoerenza è esplicitamente vietata.
  • Valutazione integrale delle attività rilevanti (FAQ 8): una volta che un'attività è considerata rilevante, deve essere valutata nella sua interezza. Non è ammesso escludere sottoinsiemi della stessa attività (ad esempio, i cantieri non allineati in un paese specifico di un'impresa edile che svolge la medesima attività 7.1 in più paesi). Il frazionamento falserebbe sia il dato di ammissibilità sia il rapporto tra attività allineate e totale delle attività ammissibili.

3.2 Semplificazione dei modelli di segnalazione

Il Reg. 2026/73 sostituisce integralmente numerosi allegati del Reg. del. 2021/2178 (tra cui l'Allegato II per le imprese non finanziarie), con modelli significativamente ridotti e semplificati. L'intervento mantiene le informazioni essenziali sulla misura in cui le attività delle imprese sono associate ad attività ecosostenibili, eliminando le colonne e i campi di scarso valore informativo per gli investitori.

È soppresso anche l'Allegato XII del Reg. del. 2021/2178, che prevedeva modelli specifici per le attività nei settori del gas fossile e del nucleare (introdotti dal Reg. del. (UE) 2022/1214). Per tali attività le imprese non finanziarie comunicheranno d'ora in poi le stesse categorie di informazioni degli altri settori, nei modelli standard dell'Allegato II. Questo elimina una duplicazione informativa che risultava particolarmente onerosa per le imprese con attività in quei settori.

3.3 Clausola transitoria per l'esercizio 2025

L'art. 4, co. 3, del Reg. 2026/73 e le FAQ 1-4 della Comunicazione C/2026/2558 illustrano le opzioni disponibili per le relazioni relative all'esercizio finanziario 2025, da pubblicare nel 2026. Le imprese non finanziarie comunicanti hanno due alternative:
 
  • Opzione A — norme nuove (regola generale): applicazione integrale del Reg. del. 2021/2178 come modificato dal Reg. 2026/73, con effetto dal 1° gennaio 2026. Si usano i nuovi modelli semplificati e si applicano le soglie di rilevanza del 10%.
  • Opzione B — norme previgenti (facoltativa): applicazione integrale delle norme applicabili al 31 dicembre 2025. Se si sceglie questa opzione, l'impresa deve applicarle in toto — compresi i modelli più dettagliati e l'Allegato XII per gas/nucleare — senza poter selezionare solo le parti più convenienti.
Le imprese comunicanti devono indicare nelle informazioni contestuali della relazione sulla sostenibilità a quale delle due opzioni si sono attenute (FAQ 1). Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno civile (es. ottobre 2024-ottobre 2025), la FAQ 2 chiarisce che l'Opzione B resta disponibile purché la relazione sia pubblicata nel 2026.

Chi sceglie l'Opzione A e deve fornire dati comparativi (FAQ 4): i KPI 2024 pubblicati con la vecchia metodologia vanno riportati nelle celle comparative dei nuovi modelli, con nota esplicativa nelle informazioni contestuali. È facoltà — non obbligo — ricalcolare i KPI 2024 con le norme 2026 per garantire un confronto più preciso.

3.4 Criteri DNSH sulle sostanze chimiche

Il Reg. 2026/73 riscrive le Appendici C degli Allegati I e II del Reg. del. 2021/2139 e degli Allegati I, II e IV del Reg. del. 2023/2486, aggiornando i criteri DNSH generici per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento riguardanti l'uso e la presenza di sostanze chimiche (Allegati XII-XVI del Reg. 2026/73).

Le tre modifiche principali hanno rilievo diretto per le imprese con processi produttivi che utilizzano sostanze regolamentate:
 
  • Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS, Reg. (UE) 2024/590): i criteri DNSH consentono ora esplicitamente di avvalersi delle esenzioni previste dal Reg. (UE) 2024/590 — che ha sostituito il Reg. (CE) 1005/2009 — in particolare per usi negli estintori aeronautici e per le sostanze dell'Allegato I usate nelle condizioni di esenzione del medesimo regolamento. Prima della modifica, questa flessibilità non era esplicitata.
  • Sostanze RoHS (Dir. 2011/65/UE): sono ora ammesse nei criteri DNSH le esenzioni limitate per ambito e durata previste dagli Allegati III e IV della direttiva, che riconoscono casi in cui la sostituzione non è tecnicamente o scientificamente praticabile o in cui i benefici della sostituzione sarebbero inferiori ai rischi.
  • Sostanze SVHC (art. 57 REACH) presenti in articoli: soppressa la previsione che imponeva di vagliare la presenza di tali sostanze all'interno di articoli finiti, per i quali non esiste un obbligo giuridico di comunicazione da parte dei fornitori lungo la catena. L'obbligo DNSH residua per le sostanze pure e in miscele, e per le SVHC identificate ex art. 59, par. 1, REACH per almeno 18 mesi — con la clausola che gli operatori valutino e documentino l'assenza di alternative.
È importante precisare che queste modifiche intervengono sui criteri DNSH della tassonomia — cioè sulle condizioni che un'attività economica non deve violare per poter essere dichiarata ecosostenibile — e non modificano direttamente i requisiti HSE applicabili ai luoghi di lavoro (REACH, RoHS, Dir. ODS restano invariati nella loro portata regolatoria). Il nesso rilevante per le imprese comunicanti è che il rispetto di questi criteri deve essere dimostrabile documentalmente in sede di verifica dell'allineamento.

4. Impatto sulla struttura normativa preesistente

Il Reg. 2026/73 produce un effetto di stratificazione normativa: modifica tre atti delegati distinti in un unico provvedimento, con la ratio dichiarata di garantire coerenza e simultaneità delle modifiche. Le imprese devono ora lavorare sulla versione coordinata post-omnibus del Reg. del. 2021/2178, disponibile su EUR-Lex (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj): non esiste più alcun testo stampato pre-2026 che la rappresenti correttamente.

La Comunicazione C/2026/2558 svolge la funzione di testo di raccordo interpretativo: le sue FAQ sono la principale guida operativa per le imprese e per le autorità di vigilanza nazionali. Come fonte secondaria non vincolante, non modifica l'acquis legislativo ma riduce la discrezionalità applicativa, riducendo il rischio di errori nella rendicontazione.

Sul piano del raccordo con la CSRD: la Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 (pacchetto Omnibus I, in vigore dal 18 marzo 2026, recepimento nazionale entro il 19 marzo 2027) ha ridisegnato radicalmente il perimetro soggettivo della rendicontazione di sostenibilità. L'obbligo ora scatta soltanto per le imprese che superano contemporaneamente la soglia di 1.000 dipendenti e quella di 450 milioni di euro di fatturato netto. In Italia il quadro di riferimento è il D.Lgs. 125/2024 (GU n. 212 del 10.9.2024), che sarà modificato in sede di recepimento della Direttiva 2026/470; le scadenze sono già state parzialmente ridefinite dalla L. 118/2025 (conv. D.L. 95/2025, «Stop-the-clock»).

Il presidio anti-greenwashing è rafforzato, non indebolito, dalla semplificazione: il Reg. 2026/73 vieta esplicitamente di usare la clausola di rilevanza per escludere selettivamente attività dannose che falserebbero la comunicazione. Chi dichiara attività allineate deve poterlo dimostrare integralmente; chi non può farlo non deve farlo.

5. Adempimenti operativi per le imprese non finanziarie

I destinatari diretti sono le imprese non finanziarie comunicanti soggette all'art. 8, par. 1, del Reg. (UE) 2020/852 — ovvero le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità ex artt. 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Di seguito le principali azioni operative da pianificare.

5.1 Checklist operativa
 
  • Scelta dell'opzione transitoria per l'esercizio 2025: la prima decisione da formalizzare è se adottare i nuovi modelli (Opzione A) o i previgenti (Opzione B). Entrambe le opzioni hanno implicazioni sul sistema di raccolta dati e sulla comparabilità con l'anno precedente. La scelta va documentata e indicata nelle informazioni contestuali della relazione.
  • Mappatura delle attività economiche per KPI e soglia 10%: classificare le attività produttive per codice NACE e calcolare per ciascun KPI (fatturato, CapEx, OpEx) quale quota del denominatore totale esse rappresentino. Le attività sotto soglia possono essere dichiarate non rilevanti, ma devono essere comunque indicate separatamente con settore NACE e motivazione.
  • Verifica coerenza con IFRS 8: prima di classificare un'attività come non rilevante ai fini tassonomici, verificare che non costituisca un settore operativo oggetto di informativa contabile separata. L'incoerenza è esplicitamente vietata dalla FAQ 7.
  • Valutazione integrale delle attività rilevanti: per le attività sopra soglia non è ammesso escludere sottoinsiemi geografici o produttivi. La valutazione deve coprire l'intero perimetro dell'attività.
  • Verifica rilevanza delle OpEx: per le imprese con modelli aziendali in cui le spese operative non sono il driver principale (es. holding, imprese di pura produzione manifatturiera con CapEx dominante), valutare se sia possibile avvalersi dell'esonero totale dal KPI-OpEx, documentando la motivazione.
  • Aggiornamento dei template di reportistica: i modelli Allegato II per le imprese non finanziarie sono stati sostituiti. I template interni di raccolta dati ESG devono essere allineati ai nuovi modelli semplificati prima della chiusura del ciclo di reporting 2025.
  • Criteri DNSH — verifica sostanze chimiche: per le imprese che dichiarano attività allineate in settori che utilizzano ODS, sostanze RoHS o SVHC, le nuove Appendici C degli atti delegati Clima e Ambiente consentono di avvalersi delle esenzioni regolamentari vigenti, riducendo l'onere probatorio. Verificare con il team HSE la disponibilità delle evidenze documentali (registri REACH, schede di sicurezza, autorizzazioni, certificazioni di conformità RoHS).
  • Dati comparativi 2024 (per chi sceglie Opzione A): i KPI 2024 calcolati con la vecchia metodologia vanno inseriti nelle celle comparative dei nuovi modelli, con nota metodologica. Valutare se ricalcolarli con le norme 2026 per garantire confrontabilità piena.
5.2 Rilevanza specifica per i professionisti HSE

I RSPP, ASPP e consulenti HSE operanti in imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità sono chiamati a contribuire — in raccordo con le funzioni legale, finance e sustainability — su tre aree specifiche:
 
  • Supporto alla verifica dei criteri DNSH: la tassonomia impone la verifica del principio «non arrecare danno significativo» per ciascuno dei sei obiettivi ambientali. La componente relativa alle sostanze chimiche pericolose (criteri DNSH semplificati dal Reg. 2026/73) richiede evidenze documentali tipicamente in possesso del team HSE: registri REACH, schede di sicurezza, documentazione di conformità RoHS e ODS, valutazioni del rischio chimico. Queste evidenze, se già prodotte per finalità di sicurezza sul lavoro, possono essere riutilizzate direttamente nel dossier di allineamento tassonomico, eliminando duplicazioni.
  • Contributo alla mappatura delle attività economiche: la classificazione dei processi produttivi per codice NACE e la valutazione della loro rilevanza ai fini dei KPI richiede una conoscenza profonda dei processi operativi aziendali — patrimonio tipico del RSPP e del HSE manager. Il contributo è prezioso in particolare per le attività manifatturiere con macchinari, impianti e processi soggetti a valutazione di vaglio tecnico nei settori climatici (es. efficienza energetica, gestione dei rifiuti di processo).
  • Coerenza tra reportistica HSE e disclosure tassonomica: le informazioni su infortuni, malattie professionali, ore di formazione sulla sicurezza, gestione dei rifiuti e consumi energetici prodotte per finalità HSE alimentano direttamente le sezioni S (Social) e E (Environmental) della rendicontazione CSRD. Una gestione integrata dei dati evita discrepanze tra il report di sostenibilità e la documentazione HSE, che potrebbero emergere in sede di attestazione da parte del revisore.

6. Fonti, riferimenti normativi e documentazione

6.1 Testi normativi principali
 
  • Reg. del. (UE) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025 — GU L, 2026/73, 8.1.2026 — ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/73/oj
  • Comunicazione (UE) C/2026/2558 della Commissione, del 30 aprile 2026 — GUUE C/2026/2558, 30.4.2026
  • Reg. (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) — GU L 198 del 22.6.2020 — ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj
  • Reg. del. (UE) 2021/2178 (atto delegato Informativa, versione coordinata post-omnibus) — GU L 443 del 10.12.2021 — ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj
  • Reg. del. (UE) 2021/2139 (atto delegato Clima) — GU L 442 del 9.12.2021 — ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj
  • Reg. del. (UE) 2022/1214 (atto delegato complementare — gas naturale e nucleare) — GU L 188 del 15.7.2022 — ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1214/oj
  • Reg. del. (UE) 2023/2486 (atto delegato Ambiente) — GU L, 2023/2486, 21.11.2023 — ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj
  • Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) — GU L 322 del 16.12.2022
  • Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) del 24 febbraio 2026 — GUUE del 26.2.2026 — in vigore dal 18.3.2026; recepimento nazionale entro il 19.3.2027
  • D.Lgs. 125/2024 (recepimento CSRD in Italia) — GU n. 212 del 10.9.2024, in vigore dal 25.9.2024
  • L. 118/2025 (conv. D.L. 95/2025 — recepimento Dir. (UE) 2025/794 «Stop-the-clock», modifica D.Lgs. 125/2024)
6.2 Fonti attuative secondarie e di orientamento
  6.3 Normativa tecnica correlata (criteri DNSH sostanze chimiche)
  • Reg. (UE) 2024/590 (sostanze che riducono lo strato di ozono — ODS, che abroga il Reg. (CE) 1005/2009)
  • Dir. 2011/65/UE (RoHS) e relativi Allegati III e IV (esenzioni)
  • Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare artt. 57 e 59 (sostanze SVHC)
  • Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP) (classificazione ed etichettatura delle sostanze)
  • Reg. (UE) 2019/1021 (inquinanti organici persistenti — POPs)
  • Reg. (UE) 2017/852 (mercurio)
  • Reg. (CE) n. 1893/2006 (classificazione statistica NACE Rev. 2)
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