Terre, inerti e recupero: il MASE chiarisce le regole dell’EoW
24/11/2025
Commento all’interpello MASE n. 204986 del 3 novembre 2025 End of Waste per alcune tipologie di terre e rocce da scavo
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
L’interpello n. 204986 del 3 novembre 2025 è stato presentato dal Comune di Cerro Tanaro (AT) ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che consente alle amministrazioni pubbliche di richiedere chiarimenti ufficiali al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) su questioni di natura interpretativa.
L’oggetto del quesito è la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste, EoW) per alcune tipologie di terre e rocce da scavo e altri materiali inerti che si collocano fuori dall’ambito di applicazione diretto del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante il regolamento EoW per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale.
Il Ministero inquadra i quesiti nel contesto di un sistema EoW che oggi si fonda su:
- Articolo 184-ter, D.Lgs. 152/2006: definisce condizioni e procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto, prevedendo sia decreti nazionali sia autorizzazioni “caso per caso”.
- D.M. 28 giugno 2024, n. 127: regolamento EoW specifico per rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, basato sulla nozione di “scopi specifici” di utilizzo.
- Articolo 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2: disciplina la nozione di “materiali di riporto”, collegandola al Testo Unico Ambientale (art. 185 e allegato 2, parte IV, D.Lgs. 152/2006).
- D.M. 5 febbraio 1998: individua i rifiuti non pericolosi ammessi a procedure semplificate di recupero e i relativi requisiti, inclusi i test di cessione.
- Linee guida SNPA n. 41/2022: forniscono criteri operativi per l’applicazione della disciplina EoW “caso per caso”, con particolare ruolo di ISPRA e delle ARPA.
- In questo quadro, il MASE richiama un punto chiave: quando esiste un decreto nazionale EoW (come il D.M. 127/2024), esso è la fonte normativa principale. Ciò che ne è esplicitamente escluso o non rientra nel suo ambito di applicazione viene gestito mediante autorizzazioni “caso per caso” ex articolo 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006.
2. I quesiti del Comune di Cerro Tanaro: panoramica
Il Comune sottopone al Ministero una serie di quesiti (da a) a f)) riguardanti:
- l’applicabilità dei limiti tabellari del Testo Unico in sede di EoW;
- il rapporto tra D.M. 127/2024 e autorizzazioni “caso per caso”;
- le lavorazioni meccaniche sulle terre da siti di bonifica;
- i tempi e le modalità di miscelazione dei lotti di aggregato recuperato;
- la validità nel tempo delle autorizzazioni esistenti ex articolo 208 D.Lgs. 152/2006;
- la possibilità di considerare EoW taluni rifiuti impiegati in discarica per opere di ingegneria ai sensi del D.M. 5/2/1998.
Nei paragrafi che seguono, per ciascun quesito sono sintetizzati:
- il contenuto della domanda del Comune;
- la risposta del Ministero;
- i principali riferimenti normativi collegati.
4. Quesito b) – Obbligo di applicare anche i criteri del D.M. 127/2024
4.1. La domanda
Il Comune chiede se le terre e rocce da scavo di cui alla lettera a), vale a dire provenienti da siti di bonifica, rifiuti interrati e riporti/miscelazioni di origine antropica, debbano non solo rispettare i limiti del Testo Unico, ma anche i criteri e limiti fissati dal D.M. 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica.
4.2. La risposta del Ministero
Il MASE distingue fra:
- Applicazione diretta del D.M. 127/2024, quando il rifiuto rientra pienamente nel suo ambito di applicazione (tipologie ammesse, codici EER previsti e scopi specifici conformi);
- Utilizzo del decreto come riferimento tecnico all’interno dei procedimenti di autorizzazione “caso per caso”.
Per i rifiuti che non rientrano nell’ambito del decreto (come le terre da siti contaminati in bonifica e i rifiuti interrati), il MASE chiarisce che:
- il D.M. 127/2024 non si applica automaticamente, ma può essere utilizzato come documento tecnico di riferimento da parte dell’autorità competente e di ARPA/ISPRA nell’ambito dell’istruttoria per l’autorizzazione EoW “caso per caso”;
- l’articolo 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006 prevede il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’agenzia ambientale competente, che deve tener conto anche dei criteri EoW nazionali disponibili;
- le Linee guida SNPA n. 41/2022 esplicitano che, nella verifica della condizione c) dell’articolo 184-ter, comma 1 (esistenza di un mercato o di una domanda per la sostanza o l’oggetto), vanno considerati anche i criteri EoW nazionali come riferimenti tecnici.
In pratica, il D.M. 127/2024 non diventa “obbligatorio per analogia” per i rifiuti esclusi, ma rappresenta un benchmark tecnico importante che ISPRA/ARPA e l’autorità possono utilizzare per impostare condizioni e limiti nelle autorizzazioni “caso per caso”.
4.3. Principali riferimenti normativi
- Articolo 184-ter, commi 1 e 3, D.Lgs. 152/2006 – Condizioni per l’EoW e ruolo di ISPRA/ARPA.
- D.M. 28 giugno 2024, n. 127, articolo 1, comma 2 – Ambito di applicazione ed ipotesi che richiedono autorizzazioni “caso per caso”.
- Linee guida SNPA n. 41/2022 – Applicazione della disciplina EoW e ruolo dei criteri nazionali.
5. Quesito c) – Lavorazioni meccaniche e passaggio da colonna B a colonna A
5.1. La domanda
Il Comune chiede se sia sufficiente eseguire lavorazioni meccaniche di trito e vagliatura sulle terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, inizialmente con concentrazioni di contaminanti compatibili con la colonna B (siti a uso commerciale e industriale) della tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, D.Lgs. 152/2006, per ricondurre il materiale alla colonna A (usi più sensibili) e quindi considerarlo idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5.2. La risposta del Ministero
Il Ministero richiama quanto già affermato per il quesito a):
- per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, si è fuori dall’ambito di applicazione del D.M. 127/2024;
- l’eventuale EoW deve essere valutato attraverso una procedura autorizzativa “caso per caso”;
- l’idea di un “automatismo” per cui un semplice trattamento meccanico di triturazione/vagliatura consenta di passare da colonna B a colonna A e, di conseguenza, di considerare il materiale come EoW non è condivisa.
In particolare, il MASE sottolinea che le amministrazioni competenti, in sede di autorizzazione, devono tener conto:
- delle concentrazioni di inquinanti rilevate nelle matrici ambientali interessate;
- della tipologia di trattamenti effettivamente idonei a garantire che il materiale trasformato rispetti i requisiti di qualità ambientale e prestazionale richiesti dallo scopo specifico di utilizzo;
- della necessità di assicurare livelli elevati di tutela dell’ambiente e della salute umana, come imposto dall’articolo 184-ter.
Non è quindi possibile affermare, in via generale, che le sole lavorazioni meccaniche siano sufficienti a garantire il passaggio da colonna B a colonna A ai fini EoW. La valutazione resta caso per caso, tenendo conto del contesto ambientale, delle caratteristiche del sito e delle evidenze analitiche.
5.3. Principali riferimenti normativi
- Articolo 184-ter, D.Lgs. 152/2006 – Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- Tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, D.Lgs. 152/2006 – Valori di concentrazione soglia nel suolo (colonne A e B).
- Disciplina sulle bonifiche dei siti contaminati (parte quarta, titolo V, D.Lgs. 152/2006).
6. Quesito d) – Miscelazione dei lotti di aggregato recuperato e “tempi di attesa”
6.1. La domanda
Il Comune chiede quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato di volume ≤ 3.000 m³ ciascuno.
In pratica, si chiede se la normativa EoW fornisca indicazioni temporali minime o regole operative specifiche sulla miscelazione di lotti di aggregato recuperato.
6.2. La risposta del Ministero
Il MASE richiama l’allegato 1, lettera c), del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, che stabilisce che, durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione devono essere organizzati in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
Tuttavia:
- il decreto non fornisce indicazioni su una eventuale miscelazione successiva alla verifica di conformità dei singoli lotti;
- in regime di autorizzazione “caso per caso”, il D.M. 127/2024 può comunque fungere da riferimento tecnico, ma le specifiche condizioni per la gestione e l’eventuale miscelazione dei lotti devono essere stabilite dall’autorità competente nel provvedimento autorizzativo.
- In termini generali, il Ministero indica che:
- un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe avvenire solo tra materiali per i quali sia già stata verificata la cessazione della qualifica di rifiuto;
- i lotti da miscelare dovrebbero essere destinati al medesimo scopo specifico di utilizzo (ai sensi dell’allegato 2 del D.M. 127/2024), in modo da assicurare che anche il prodotto della miscelazione continui a rispettare i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale scopo;
- non esistono, nella disciplina richiamata, tempi di attesa standardizzati espressi in termini di giorni/ore: la gestione operativa va definita all’interno delle prescrizioni autorizzative, nel rispetto dei principi di tracciabilità dei lotti e di garanzia delle prestazioni ambientali.
6.3. Principali riferimenti normativi
- Allegato 1, lettera c), D.M. 28 giugno 2024, n. 127 – Gestione dei lotti nella fase di verifica di conformità.
- Articolo 184-ter, D.Lgs. 152/2006 – Condizioni generali e garanzie di tutela ambientale.
7. Quesito e) – Validità delle autorizzazioni ex articolo 208 D.Lgs. 152/2006 e obbligo di adeguamento
7.1. La domanda
Il Comune chiede se le autorizzazioni ex articolo 208 D.Lgs. 152/2006 (autorizzazioni integrate o ordinarie agli impianti di trattamento rifiuti), già rilasciate in assenza del parere vincolante dell’ARPA, possano continuare a operare:
- fino al loro rinnovo/riesame;
- oppure fino a una modifica sostanziale dell’impianto;
- oppure ancora finché il produttore degli aggregati recuperati decida volontariamente di chiedere una nuova valutazione alla Provincia/Città Metropolitana.
7.2. La risposta del Ministero
Il MASE richiama l’articolo 8 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, che prevede un obbligo generalizzato di adeguamento per tutti i produttori di aggregato recuperato.
In particolare, il decreto dispone che il produttore debba presentare all’autorità competente:
- un aggiornamento della comunicazione ex articolo 216 D.Lgs. 152/2006 (per gli impianti in procedura semplificata);
- oppure una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Capo IV, Titolo I, Parte IV o del Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. 152/2006 (per gli impianti autorizzati in procedura ordinaria),
- il tutto entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 127/2024.
Fino all’efficacia dell’aggiornamento, il produttore può continuare a operare in conformità ai titoli già posseduti. Tuttavia:
- l’obbligo di adeguamento ai criteri del D.M. 127/2024 grava su tutti gli operatori che trattano almeno i rifiuti elencati nella tabella 1, allegato 1, del decreto;
- tale obbligo è disposto in modo incondizionato, senza esclusioni per chi operava precedentemente senza parere vincolante di ARPA.
- Per quanto riguarda le autorizzazioni “caso per caso” rilasciate ex articolo 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006, ma su rifiuti non rientranti nell’ambito del D.M. 127/2024:
- esse non sono direttamente toccate dall’obbligo di adeguamento previsto dall’articolo 8 del D.M. 127/2024;
- se sono state rilasciate prima della modifica normativa che ha introdotto il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA/ARPA, si applica il principio generale “tempus regit actum”: l’atto è valido se conforme alla disciplina vigente al momento della sua adozione;
- tali autorizzazioni restano quindi valide fino alla loro scadenza, fatti salvi i casi di riesame o di modifica sostanziale.
7.3. Principali riferimenti normativi
- Articolo 8, D.M. 28 giugno 2024, n. 127 – Disposizioni transitorie e obbligo di adeguamento.
- Articoli 208, 216, D.Lgs. 152/2006 – Regimi autorizzativi degli impianti di trattamento rifiuti.
- Articolo 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazioni EoW “caso per caso” e parere vincolante di ISPRA/ARPA.
- Principio generale di diritto amministrativo “tempus regit actum” – L’atto resta regolato dalla disciplina vigente al momento della sua adozione.
8. Quesito f) – Rifiuti utilizzati in discarica ai sensi del D.M. 5/2/1998 e qualifica EoW
8.1. La domanda
Il Comune chiede se alcuni rifiuti che possono essere recuperati in regime semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 per il loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (es. piste interne, copertura giornaliera), e che non assumono la qualifica di “materia prima seconda”, possano tuttavia essere considerati End of Waste, con una destinazione d’uso specifica e senza eseguire il test di eluizione (richiamato dal D.M. 5/2/1998).
La domanda richiama anche un precedente interpello (“interpello novarese”), nel quale si era affermato che, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata.
8.2. La risposta del Ministero
Il MASE chiarisce che la qualifica di End of Waste si perfeziona solo quando sono integralmente soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 184-ter, comma 1, D.Lgs. 152/2006, e cioè:
- la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda;
- soddisfa requisiti tecnici e normative applicabili ai prodotti;
- il suo utilizzo non comporta impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Se queste condizioni non sono tutte soddisfatte, l’operazione rimane una normale attività di recupero di rifiuti, disciplinata – nel caso in esame – dal D.M. 5/2/1998, e non rientra nell’ambito della disciplina EoW.
Conseguentemente:
- il solo fatto che un rifiuto possa essere utilizzato, in regime semplificato, in discarica come opera di ingegneria non è sufficiente per farlo rientrare automaticamente nell’EoW;
- l’eventuale mancanza del test di eluizione richiesto dal D.M. 5/2/1998 evidenzia che non sono soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza ambientale richieste dalla disciplina di recupero, a maggior ragione da quella EoW;
- l’argomento della “destinazione specifica” del rifiuto (es. uso solo all’interno della discarica) non basta a trasformarlo in un prodotto o in un materiale EoW, proprio in linea con il richiamo al precedente interpello: una sostanza la cui circolazione è subordinata alla verifica del sito di impiego difficilmente può essere considerata, in senso pieno, una materia prima o un End of Waste.
8.3. Principali riferimenti normativi
- Articolo 184-ter, comma 1, D.Lgs. 152/2006 – Condizioni cumulative per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- D.M. 5 febbraio 1998 – Recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e test di cessione/eluizione.
9. Considerazioni conclusive e ricadute operative
Dall’analisi dell’interpello n. 204986/2025 emergono alcuni passaggi chiave per gli operatori e le amministrazioni:
- Centralità dei decreti nazionali EoW: quando esiste un decreto specifico (come il D.M. 127/2024), esso rappresenta la fonte primaria per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tutto ciò che ne è escluso o non vi rientra deve essere trattato tramite autorizzazioni “caso per caso”.
- Nessun automatismo tra disciplina delle bonifiche e disciplina EoW: i limiti tabellari del suolo (tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, D.Lgs. 152/2006) restano centrali nelle bonifiche, ma non possono essere usati automaticamente come criterio sufficiente per l’EoW, soprattutto per terre e rocce da siti contaminati e rifiuti interrati.
- Ruolo delle autorizzazioni “caso per caso” e delle ARPA/ISPRA: per i rifiuti esclusi dal D.M. 127/2024, la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo a seguito di un’istruttoria approfondita, in cui autorità competente e agenzie ambientali definiscono condizioni, trattamenti e limiti, anche utilizzando i decreti EoW nazionali come riferimenti tecnici.
- Miscelazione dei lotti e gestione operativa: la normativa vieta la miscelazione dei lotti nella fase di verifica di conformità, ma non detta regole temporali puntuali per la miscelazione successiva. Le condizioni operative devono essere definite in sede autorizzativa, garantendo che il materiale finale resti conforme ai requisiti EoW.
- Obbligo di adeguamento alle nuove regole EoW: il D.M. 127/2024 impone un adeguamento generalizzato entro 180 giorni, pur consentendo la prosecuzione dell’attività con i titoli esistenti fino all’efficacia dell’aggiornamento. Le autorizzazioni “caso per caso” su rifiuti non coperti dal decreto restano valide fino a scadenza, nel rispetto del principio “tempus regit actum”.
- Distinzione fra recupero di rifiuti ed End of Waste: non ogni operazione di recupero, anche se regolata (come nel D.M. 5/2/1998), si traduce automaticamente in EoW. Quest’ultimo richiede il rispetto integrale delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, D.Lgs. 152/2006.
In conclusione, l’interpello riafferma una linea interpretativa prudente:
- l’End of Waste è un risultato strutturalmente regolato, non un’etichetta che discende dal semplice rispetto di alcuni limiti analitici o dalla possibilità di impiegare un rifiuto in contesti circoscritti;
- per le situazioni complesse (terre da bonifica, riporti, rifiuti interrati, utilizzi in discarica), la soluzione passa necessariamente da istruttorie tecniche approfondite e da prescrizioni autorizzative mirate, nelle quali il D.M. 127/2024 e le linee guida SNPA funzionano come riferimento tecnico centrale, ma non sostituiscono l’analisi “caso per caso” del singolo impianto e del singolo flusso di rifiuti.