Testo Unico per la prevenzione antincendio - Decreto Ministeriale 3 Agosto 2015

20/01/2016

L’11 Novembre 2015 è entrato in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi attraverso il D.M. 3 agosto 2015. Con questo decreto vengono proposte le nuove regole tecniche di prevenzione incendi. Tali regole sono caratterizzate da un nuovo approccio metodologico, sicuramente più aderente non solo al processo tecnologico ma anche a quelli che sono gli standard internazionali.
Con questo decreto, si passa da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il decreto è formato da 5 articoli ed un corposo allegato tecnico formato a sua volta da 4 sezioni: Generalità, Strategia antincendio, Regole tecniche verticali e Metodi.
Le regole tecniche del decreto sono applicabili a tutte le attività, anche se in questa prima fase di monitoraggio il campo di applicazione è rimasto, prudenzialmente, limitato alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio di 34 attività (riportate nell’articolo 2 comma 1), anche nel caso di interventi di nuova realizzazione. Le regole tecniche del decreto si applicano in alternativa alle specifiche disposizioni dettate dalle vigenti regole di prevenzione incendi.
A titolo di esempio le attività prese in considerazione sono a grandi linee: Stabilimenti per la produzione e la lavorazione di materiali infiammabili, Stabilimenti dove vengono stoccate quantità elevate di materiale infiammabile e/o comburente, Stabilimenti dove vengono prodotti materiali elettrici e Stabilimenti dove vengono svolte lavorazioni a caldo con oltre una certa quantità di personale addetto.
Attraverso l’articolo 4 è stabilito che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Ministero dell’Interno), deve provvedere al monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche contenute nell’allegato al decreto.
Per quanto concerne le disposizioni finali, attraverso l’articolo 5, è stabilito che per l’applicazione delle nuove norme, restano valide le disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012 sia per la documentazione da allegare alle istanze di cui D.P.R. 151/2011 che per la determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Di seguito si riporta la schematizzazione, molto sintetica, del percorso da seguire nell’utilizzare l’allegato tecnico del decreto in questione.

Testo Unico per la prevenzione antincendio–Decreto Ministeriale 3 Agosto 2015_Made Hse Gruppo Marcegaglia

Nella prima sezione, “Generalità”, suddivisa in tre capitoli, è descritta la terminologia e i simboli grafici, sono fissati i criteri di progettazione per la sicurezza e, infine, sono determinati i profili di rischio dell’attività (Rvita, Rbeni e Rambiente).
Possiamo avere diverse soluzioni progettuali: soluzioni conformi, alternative e in deroga.
Le soluzioni conformi sono solo quelle proposte nei pertinenti paragrafi della sezione Strategia antincendio.
Per le soluzioni alternative si deve impiegare uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi, denominati “metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendi” (Applicazione di norme o documenti tecnici, Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, Ingegneria della sicurezza Antincendio).
Infine per le soluzioni in deroga, si impiega uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio, tra i “metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendi” (Ingegneria della sicurezza antincendio, Prove sperimentali, Analisi e progettazione secondo giudizio esperto).

Con la seconda sezione (Strategia antincendio) della regola tecnica sono trattate le misure per comporre la strategia antincendio finalizzata alla riduzione del rischio di incendio. In questa sezione, composta di dieci capitoli, sono specificate le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività. Quindi per ogni capitolo vengono descritti i livelli di prestazione, con i criteri di attribuzione degli stessi, vengono quindi proposte le soluzioni conformi ed in alcuni casi anche le soluzioni alternative e/o in deroga per poter raggiungere i livelli di prestazioni individuati per l’attività.

Nella terza sezione (Regole Verticali) vengono trattate le regole tecniche verticali che si applicano a specifiche attività (o ad ambiti di esse). Le misure tecniche contenute in questa sezione sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia Antincendio. Il fatto di aver creato questa sezione permette di poter aggiornare la normativa inserendo altre regole verticali. In questo momento gli argomenti che vengono trattati in questa sezione sono le aree a rischio per atmosfere esplosive e i vani ascensori.

Con l’ultima sezione (Metodi) sono definite le disposizioni concernenti l’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (uno dei metodi ordinari e avanzati proposti nella sezione Generalità), descritte le procedure di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto e, infine, delineata la progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita.

 

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