Tirocini: Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota 21 marzo 2022 n. 530
28/03/2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 21 marzo 2022 prot n. 530 si è espresso con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 commi 721-726 della “Legge di bilancio” n. 234/2021 in materia di tirocini, fornendo indicazioni interpretative a ITL, Comandi dei Carabinieri per la tutela del lavoro, INPS, INAIL e Comandi della Guardia di Finanza.
Posto che il tirocinio è da intendersi come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, e per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, si precisa che se funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Per l’istituto del tirocinio NON curriculare è prevista la pubblicazione di un nuovo accordo Stato-Regioni che andrà a definire:
- criteri di applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- congrua indennità di partecipazione;
- durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e certificazione alla conclusione;
- contingentamento delle assegnazioni per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- interventi di controllo ad evitare un ricorso fraudolento al tirocinio.
Tali contenuti per la loro concreta applicazione dovranno essere recepiti da future norme regionali.
Tuttavia alcuni dei precetti sopra evidenziati risultano immediatamente applicabili e assistiti da un apparato sanzionatorio già operativo in caso di violazioni.
Più precisamente:
- la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa con ammontare proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro (L. 689/1981);
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (art. 1 comma 723 “Legge di bilancio”; sanzione soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994);
- l’art. 1 comma 725 della “Legge di bilancio” ribadisce infine che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Area Legale
Nota INL prot. n. 530 del 21 marzo 2022