Totale carenza di procedimentalizzazione e responsabilità del CDA
18/11/2024
Sentenza Corte di Cassazione Sez IV Penale n 40682 del 6 novembre 2024 - Carenza di procedimentalizzazione e responsabilità del CDA
La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 40682 del 6 novembre 2024, rappresenta un’importante conferma del principio secondo cui la sicurezza nei luoghi di lavoro è una responsabilità condivisa, che non può essere elusa tramite deleghe formali se queste non sono accompagnate da un adeguato sistema di vigilanza e controllo. In questo caso, la Corte ha valutato la “totale carenza di procedimentalizzazione” e la “politica aziendale” adottata dagli amministratori come fattori causali dell’evento mortale, riconfermando il ruolo di garanti della sicurezza degli imputati.Questioni trattate e capi di imputazione
La sentenza affronta un caso di infortunio mortale accaduto in un cantiere durante le operazioni di getto di calcestruzzo, con il coinvolgimento di una lastra prefabbricata che, ribaltandosi, ha causato il decesso di un lavoratore. Gli imputati, membri del consiglio di amministrazione di Paver Costruzioni S.p.A., società incaricata della posa delle lastre di cemento, sono stati accusati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), in quanto ritenuti responsabili di gravi carenze procedurali nelle fasi di produzione e installazione dei prefabbricati e per l’omessa predisposizione di misure specifiche atte a prevenire il rischio di ribaltamento.Esposizione dei fatti
L’infortunio si è verificato durante i lavori di costruzione di una vasca di raccolta dell’acqua: una delle lastre prefabbricate, installata precedentemente da Paver Costruzioni, si è improvvisamente ribaltata mentre il lavoratore, poi deceduto per l’investimento, insieme ad altri dipendenti, eseguiva l’operazione di getto di calcestruzzo. L’indagine ha evidenziato che il ribaltamento della lastra è stato causato da un difetto di ancoraggio, non conforme al progetto, dovuto a errori sia nelle fasi di produzione che in quelle di installazione. Le criticità individuate includevano una realizzazione errata delle boccole di ancoraggio e una posa delle lastre effettuata senza l'adozione delle misure di sicurezza adeguate.Responsabilità contestate
La responsabilità dell’evento è stata contestata agli imputati A.A., B.B., e C.C., rispettivamente presidente e membri del Consiglio di Amministrazione di Paver Costruzioni. In qualità di vertici aziendali, sono stati ritenuti responsabili di una generale carenza organizzativa che ha investito l’intero processo di produzione e installazione delle lastre prefabbricate. Tale carenza riguardava la mancata predisposizione di un sistema di controllo qualità che potesse garantire la sicurezza dei manufatti. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, aveva omesso di definire e applicare procedure di controllo sui rischi legati al ribaltamento delle lastre durante il montaggio, delegando queste attività in modo inadeguato e senza fornire una programmazione precisa per il controllo della sicurezza.Giudizio di Primo Grado (Tribunale)
In primo grado, il Tribunale ha ritenuto i membri del CdA di Paver Costruzioni responsabili per omicidio colposo, evidenziando una serie di gravi carenze nell’organizzazione e nei controlli aziendali. La sentenza sottolineava che, pur in presenza di deleghe formali, i vertici aziendali mantenevano la posizione di garanti della sicurezza. La mancata predisposizione di procedure interne atte a prevenire incidenti di questa natura e la gestione disorganizzata delle fasi di produzione e posa delle lastre hanno giustificato la condanna, considerando la loro omissione una delle cause del decesso del lavoratore.Giudizio di Secondo Grado (Corte d’Appello)
La Corte d’Appello ha confermato la condanna del Tribunale, approfondendo la questione della delega di funzioni. La Corte ha argomentato che le deleghe non esonerano gli amministratori dalle loro responsabilità di garanzia della sicurezza aziendale. Nelle organizzazioni complesse, infatti, la Corte ha precisato che i membri del Consiglio di Amministrazione devono vigilare costantemente sull’adeguatezza dei processi di sicurezza, anche quando le funzioni operative siano state delegate. Le carenze organizzative e l’assenza di procedure di controllo sono state considerate conseguenza di una politica aziendale volta a privilegiare i tempi di consegna dei prodotti rispetto alla sicurezza, dimostrando una gestione finalizzata più al profitto che alla prevenzione dei rischi.Motivi del ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte d’Appello. Hanno sostenuto che la Corte avesse loro attribuito una “responsabilità di posizione” senza considerare che, tramite la delega di funzioni, avevano trasferito ad altri soggetti le responsabilità operative e di sicurezza. Gli imputati hanno inoltre sottolineato l’intervento abnorme di un dipendente nella modifica delle lastre, sostenendo che tale comportamento costituiva un evento eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra le omissioni a loro contestate e l’evento lesivo.Giudizio di Terzo Grado (Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che i motivi addotti dagli imputati fossero infondati. La Suprema Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in presenza di deleghe, permane comunque l’obbligo di vigilanza da parte dei membri del CdA sui processi organizzativi e produttivi. La delega non esonera gli amministratori dalla loro funzione di garanti della sicurezza, specie quando siano presenti difetti strutturali nell’organizzazione aziendale, come la mancanza di un’effettiva procedimentalizzazione delle attività produttive.
La Cassazione ha confermato che il comportamento del dipendente non costituiva un evento eccezionale tale da interrompere il nesso causale, essendo invece la conseguenza diretta della politica aziendale. Tale politica aziendale, fondata su una gestione disorganizzata e su una mancanza di controlli adeguati, ha contribuito causalmente all’evento, e la posizione di garanzia degli imputati non poteva essere annullata dalla delega.Precedenti giurisprudenziali e principi richiamati
La sentenza richiama precedenti giurisprudenziali rilevanti in materia di delega di funzioni e obbligo di vigilanza, tra cui:
- Cass. Pen. Sez. U, n. 38343 del 2014 (Espenhahn), che afferma che la delega di funzione non solleva dall’obbligo di vigilanza il datore di lavoro, se l’organizzazione aziendale è priva di adeguate procedure di sicurezza.
- Cass. Pen. Sez. 4, n. 2157 del 2021, secondo cui nelle organizzazioni complesse i membri del CdA conservano la posizione di garanti della sicurezza.
- Art. 16 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce i requisiti per la delega di funzione, richiedendo che il delegato abbia piena autonomia di spesa e i requisiti necessari per l’incarico.
- Art. 2381 c.c., che disciplina la delega gestoria nelle società, precisando che la vigilanza resta comunque obbligatoria per il Consiglio di Amministrazione.