Risulta che migliaia di Imprese siano state cancellate dall'Albo trasportatori di rifiuti, per non avere effettuato in tempo utile l'aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8 D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, D.Lgs. 205/10.
Si tratta di imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti (trasporto, gestione impianti, bonifica siti contaminati, bonifica beni contenenti amianto), che dovevano depositare la domanda d’aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011.
Si rammenta che in caso di controllo stradale di un veicolo ad oggi non più iscritto all’Albo, verranno accertate le sanzioni penali ex art. 256 comma 1 lettere a) e lettera b) D.Lgs.152/06, oltre alle eventuali sanzioni pecuniarie fino a 250 quote, per le imprese rientranti nel D.Lgs.121/11 (c.d. Tutela penale dell’ambiente).