Sul piano sanzionatorio, l’art. 5 della direttiva prevede un innalzamento delle pene detentive: fino a otto anni per i reati qualificati, dieci anni in caso di morte di una persona, e da tre a cinque anni negli altri casi. Tali previsioni derogano ai limiti indicati dall’art. 32, comma 1, lett. d), della legge n. 234/2012, che fissava soglie più contenute per le sanzioni derivanti dal recepimento delle direttive. In parallelo, l’art. 7 impone l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche, già prevista dal D.Lgs. 231/2001, introducendo sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, fino a 24 o 40 milioni di euro, a seconda della gravità del crimine ambientale. Accanto a queste, sono contemplate misure interdittive e, soprattutto, obblighi di ripristino o risarcimento del danno ambientale, in coordinamento con la parte VI del D.Lgs. 152/2006.