Il Governo è delegato, entro 12 mesi, ad adeguare la normativa nazionale all’AI Act, attribuendo alle autorità di cui all’art. 20 i poteri di vigilanza/ispettivi/sanzionatori (inclusi quelli di cui all’art. 99 AI Act), con modifiche necessarie anche ai settori bancario/finanziario/assicurativo/pagamenti; è previsto l’uso di disciplina secondaria delle autorità e l’adeguamento del quadro sanzionatorio anche in deroga alla L. 689/1981, coordinato con il regolamento sanzionatorio ACN (D.L. 82/2021, art. 17, co. 4‑quater). Ulteriore delega, entro 12 mesi, per impieghi illeciti di IA: strumenti (anche cautelari) di rimozione/inibitoria, nuove fattispecie penali per omissione di misure di sicurezza, criteri di imputazione della responsabilità penale e amministrativa degli enti, regole sull’onere della prova in sede civile, e disciplina d’uso dell’IA nelle indagini preliminari (art. 24 L. 132/2025; L. 234/2012, artt. 31‑32; Reg. (UE) 2024/1689, art. 99; L. 689/1981; D.L. 82/2021, art. 17, co. 4‑quater).