Valutazione campi elettromagnetici: Riferimenti normativi e soggetti particolarmente sensibili

26/04/2016

Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE, recepita nel Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08, a decorrere dal 29 giugno 2013.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 01/07/2016, tuttavia ad oggi la legislazione italiana non ha ancora recepito tale direttiva e siamo pertanto ancora in attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08. Resta valido il principio generale di cui all’art.28 del D.lgs 81/2008, ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela.
In questa fase di transizione legislativa, non essendo al momento recepiti dalla normativa italiana limiti riconosciuti a livello internazionale, si adottano per buona prassi i limiti imposti dalla Direttiva 2013/35/UE.
Nella pratica, fino alla data prevista dal recepimento della Direttiva 2013/35/UE, gli interessati non saranno sanzionabili per inadempimenti agli obblighi del Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 (agenti fisici-campi elettromagnetici), ma eventualmente per non adeguamento ai principi generali contenuti negli articoli 28 e 181 dello stesso TU (disposizioni generali).

Per quanto riguarda la valutazione nello specifico, è opportuno verificare se all’interno dell’azienda vi siano sorgenti di campi elettromagnetici che necessitano di misura strumentale. Tale scrematura iniziale si può effettuare verificando se le apparecchiature presenti in azienda ricadono (o siano riconducibili) all’interno delle seguenti tabelle della norma CEI EN 50499:

  • TAB. 1 - Sorgente non soggetta a valutazione strumentale;
  • TAB. 2 - Sorgente soggetta a valutazione strumentale.

Se tutte le apparecchiature presenti all’interno dell’azienda ricadono nella Tabella 1, non è necessario procedere a misure strumentali dei campi elettromagnetici e pertanto la valutazione può definirsi conclusa, con rischio assente per la popolazione lavorativa adulta e sana.

Particolare attenzione durante la valutazione, va attribuita ai soggetti particolarmente sensibili a determinati sorgenti di campi elettromagnetici. Di seguito una tabella riassuntiva ma non esaustiva delle possibili sorgenti rischiose per alcune categorie di lavoratori.

Tab.1) Sorgenti potenzialmente pericolose per soggetti particolarmente sensibili all’esposizione a campi elettromagnetici
 

SOGGETTO PARTICOLARMENTE SENSIBILE

LIMITI CAMPI STATICI
(0-1)
LIMITI A FREQUENZA DI RETE (50 Hz) LIMITI AD ALTA FREQUENZA
(2 KHz-300 GHz)
ES. DI SORGENTI CHE POSSONO ESSERE COINVOLTE
Donne in gravidanza Campo magnetico:
400 mT
Campo magnetico: 100 µT
Campo elettrico:
5 KV/m
Campo elettrico:
6 KV/m
Magneti permanenti, elettromagneti, interno cabine elettriche, sottostazioni elettriche, canale portacavi scoperte, saldatrici portatili e fisse, induttori, controlli non distruttivi, elettrolisi, ecc.
Portatori di impianti attivi (pacemaker e stimolatori cardiaci, pompe per insulina, impianti cocleari, neurostimolatori) Campo magnetico:
0,5 mT
Campo magnetico: 100 µT
Campo elettrico:
1 KV/m
Non presenti. elettromagneti, interno cabine elettriche, sottostazioni elettriche, canale portacavi scoperte, saldatrici portatili e fisse, induttori, controlli non distruttivi, elettrolisi, ecc.
Portatori di impianti non attivi (clips vascolari, valvole cardiache, stent, distrattori della colonna, corpi intrauterini, derivazioni spinali e ventricolari, cateteri cardiaci, schegge e frammenti metallici, protesi metalliche di ogni tipo). Campo magnetico:
3 mT
Non presenti. Non presenti. Magneti permanenti, elettromagneti, controlli non distruttivi.
Soggetti che presentano le seguenti patologie:
  • Epilessia
  • Aritmie cardiache
  • Pregressi infarti
  • Cardiopatie
  • Ipertensione severa
  • Patologie polmonari
  • Ipertiroidismo 
Definiti dal
Medico Competente
Definiti dal Medico Competente Non presenti. Magneti permanenti, elettromagneti, interno cabine elettriche, sottostazioni elettriche, canale portacavi scoperte, saldatrici portatili e fisse, induttori, controlli non distruttivi, elettrolisi, ecc.

 

Generalmente il campo elettromagnetico diviene trascurabile oltre un raggio di 2-3 m dalle sorgenti sopra elencate, tuttavia per stabilire meglio l’entità del campo e di conseguenza definire misure organizzative più accurate, è necessario effettuare un rilievo strumentale nell’intorno della sorgente.
L’utilizzo o l’accesso in prossimità delle suddette apparecchiature, è da vietare ai soggetti particolarmente sensibili mediante informazione dei lavoratori e cartellonistica/avvisi scritti.
L’informativa deve mettere a conoscenza al lavoratore dei possibili rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici all’interno dell’azienda e specificare l’obbligo al lavoratore stesso di comunicare al Medico Competente o al Datore di Lavoro se rientra in una delle categorie di soggetti particolarmente sensibili al rischio in esame.

La cartellonistica che eventualmente si può adottare in prossimità delle sorgenti potenzialmente rischiose è la seguente:

Divieto di accesso ai portatori di stimolatori elettrici (es. pacemaker)
Divieto di accesso ai portatori di protesi metalliche
Pericolo campo magnetico ad alta frequenza
Pericolo campo magnetico statico

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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