A seguito degli eventi sismici degli ultimi anni, in materia di sicurezza degli edifici esistenti, è diventato molto importante valutare la possibile risposta degli stessi ad accelerazioni al suolo quali quelle derivanti da un sisma.
La legislazione italiana, negli ultimi 15 anni, ha cercato di definire in modo univoco le condizioni che rendono obbligatoria la verifica di sicurezza sismica per edifici esistenti, nelle modalità definite dal Decreto di Protezione Civile del 21/10/2003 e dal T.U 14 Gennaio 2008: è importante sottolineare, prima di procedere nell’analisi, che uno dei riferimenti principali è la zonazione sismica, mappatura del territorio in riferimento alle possibili accelerazioni al suolo che si possono presentare, in una scala a pericolosità decrescente da 1 a 4.
Di seguito si riporta dunque una tabella di sintesi che descrive le condizioni che comportano l’obbligo di verifica di sicurezza sismica per edifici esistenti.
Quanto riportato sopra è riferito a tutte le tipologie di edifici esistenti: per quanto riguarda però quelli a destinazione produttiva è necessario fare anche altre considerazioni.
Gli edifici produttivi, oltre alla legislazione sulle costruzioni, fanno riferimento anche a quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008): nella gestione della sicurezza degli stessi, con riferimento alle strutture che li ospitano, diventa dunque importante considerare anche l’evento sismico possibile e le relative conseguenze, cercando di mitigarle il più possibile con misure adeguate (“Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali” punto 1.1.1, Allegato IV del D. Lgs 81/2008).
E’ quindi opinione consolidata che per gli edifici produttivi esistenti, anche se non rispondenti alle caratteristiche che rendono obbligatoria la verifica di sicurezza sismica nelle modalità descritte dal Decreto di Protezione Civile del 21/10/2003 e dal T.U 14 Gennaio 2008, sia necessaria valutazione specifica del rischio sismico.
Area Sicurezza impianti e processi produttivi