Il provvedimento di VIA ha una validità temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita dal provvedimento stesso. Decorsa l’efficacia indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente.
Ha effetto vincolante per tutte le successive autorizzazioni ambientali e urbanistiche, come l’AIA o i titoli edilizi.