Con la pubblicazione del D.Lgs.104/2017, viene recepita nella legislazione italiana la Direttiva VIA 2014/52/UE. Il decreto, con i suoi 27 articoli, introduce molte modifiche al D.Lgs.152/06, tra le quali segnaliamo:
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la nuova definizione di “impatti ambientali”, che considera gli effetti significativi di un progetto, diretti e indiretti, esclusivamente in riferimento ai fattori elencati nella direttiva, compresi quelli sulla popolazione e sulla salute umana, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
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per i progetti soggetti a VIA nazionale, il richiedente avrà la facoltà di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che sostituisca tutte le abilitazioni o autorizzazioni ambientali da prendere in considerazione ai fini della VIA; tutto ciò, come alternativa al provvedimento di VIA ordinario;
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per l’effettuazione della verifica di assoggettabilità a VIA (cosiddetto “screening”), sarà sufficiente presentare unicamente lo studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea; viene dunque eliminato l’obbligo di presentare il progetto preliminare o studio di fattibilità;
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gli elaborati progettuali dovranno contenere un livello informativo e di dettaglio come definito dall’art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;
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la possibilità per il richiedente di ottenere, in qualsiasi momento, un confronto con l’autorità competente, al fine di ricevere indicazioni sul dettaglio richiesto per gli elaborati di progetto;
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per le modifiche o le integrazioni dei progetti di cui agli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs.152/06, il proponente potrà richiedere all’autorità competente il cosiddetto “prescreening”, ovvero l’effettuazione di una valutazione preliminare del progetto, finalizzata ad individuare la corretta procedura da avviare;
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l’abrogazione del DPCM 27/12/1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale) e relativa sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte seconda del D.Lgs.152/06, con conseguente puntuale allineamento ai contenuti dell’allegato IV della direttiva VIA, al fine di eliminare qualunque norma in eccesso rispetto a quanto stabilito dalle norme europee;
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il tentativo di rendere più veloci ed efficienti le istruttorie, mediante riorganizzazione della Commissione VIA;
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nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, eliminazione della fase di consultazione formale della popolazione, non prevista dalla normativa europea;
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il tentativo di portare una riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti istruttori, con attribuzione della qualifica di “perentorio” a tutti i termini temporali, in riferimento alla disciplina sulla responsabilità amministrativa dei dirigenti;
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la modifica delle competenze normative delle Regioni, che avranno competenza esclusivamente sulla loro organizzazione e sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, mentre per il procedimento di VIA le regole saranno univoche ed omogenee su tutto il territorio nazionale; inoltre, i progetti per infrastrutture ed impianti energetici saranno soggetti a VIA statale, dato il carattere strategico per l’economia nazionale;
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la eliminazione degli obblighi per i proponenti, di pubblicazione sulla stampa, con possibilità di procedere alla completa presentazione degli atti in formato digitale.
Il Decreto entrerà in vigore il 21 luglio 2017 e sarà possibile, anche per i proceduimenti pendenti alla data del 16/05/2017, presentando richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina.
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