Il DM 11/4/2011, stabilisce che il datore di lavoro debba esibire le risultanze delle ispezioni supplementari (si definisce ispezione supplementare l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali) solo per le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato e quindi non per le gru a ponte.
Ogni commento è superfluo, rispetto al palese errore compiuto dal legislatore.
Tuttavia, le ASL, tramite prescrizione giustificata, possono richiedere indagini supplementari anche per queste ultime apparecchiature.