Videosorveglianza e accordo con le rappresentanze sindacali

19/02/2020

Una recente Sentenza della III sez Pen. della Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 1733/2020) ritorna sul tema dell’installazione di dispositivi di videosorveglianza da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, ribadendo l’obbligo del Datore di Lavoro di acquisire il consenso delle rappresentanze sindacali, in alternativa al provvedimento autorizzativo del Dipartimento Territoriale del Lavoro, non essendo sufficiente l’accordo scritto con tutti i dipendenti.

Nel caso in esame un DdL era stato giudicato dal Tribunale colpevole della contravvenzione di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, e lo stesso lo aveva condannato alla pena di tremila euro di ammenda per aver installato un sistema di videosorveglianza, idoneo a controllare l'attività dei dipendenti, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali ma con l’approvazione scritta di tutti i dipendenti.
Motivo dell’installazione del sistema era la prevenzione dei furti nel negozio, come confermato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori.

Secondo la Corte tale accordo non costituisce esimente della responsabilità penale in quanto il sistema sarebbe potenzialmente idoneo al controllo dell’attività dei lavoratori (la Corte si era espressa allo stesso modo con precedenti pronunce nelle Sent. Sez. 3, n. 38882 del 10/4/2018, Rv. 274195; e Sent. Sez. 3, n. 22148 del 31/01/2017, Rv. 270507). Sarebbe stato necessario un accordo con le parti sindacali o in subordine di  provvedimento alternativo di autorizzazione da parte del DTL, mancando i quali l'installazione dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.

Secondo la motivazione espressa dalla Corte la ratio del provvedimento starebbe nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato, rispetto alla forza economico-sociale espressa dall'imprenditore che potrebbe condizionarli nel dare il consenso a sistemi di controllo.

La doglianza del DdL ricorrente, pertanto, è risultata infondata e il ricorso è stato rigettato.
 
Area Legale
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