Violazione di norme antinfortunistiche: responsabilità del RSPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento di una S.p.a. venne condannato per il delitto di lesione personale colposa in danno di un lavoratore, per colpa consistita, in particolare, nel non aver provveduto “ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente, rischio determinato per l'operatore addetto alla foratura mediante impiego di una lancia termica ad ossigeno del bocchello di travaso del forno rotativo”, con la conseguenza che il lavoratore, durante la detta foratura del bocchello del forno rotativo, veniva attinto da alcuni schizzi di metallo fuso”.

In particolare, a dire della Corte d’Appello, mancava “nel piano di sicurezza la previsione dello specifico rischio di ustioni prodotte dalla proiezione di metallo fuso o da scintille nel corso della operazione di foratura del bocchello con uso di lancia termica, e la prescrizione di utilizzo di presidi necessari a fronteggiare quel pericolo”.

A sua discolpa, l’imputato sostiene il “difetto della condizione di procedibilità (querela) richiesta dall’art. 590 c.p. per le lesioni colpose”, e rileva, inoltre, “la mancanza di una posizione di garanzia del responsabile del servizio prevenzione e protezione che è investito solo di un potere consultivo mentre nessuna sanzione è prevista a suo carico per il caso di inosservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza”.

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza del 26 aprile, sostiene che, “se risulta stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione realizza violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema”.

La Corte ha ritenuto dunque che, “ove da tale violazione, discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti, ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'art. 590, comma 5, c.p. e 589, comma 2, cp.”. Prende atto che, nella specie, “la mancata previsione del rischio e dei mezzi per contenerlo è stata individuata come causa incidente sulla mancata adozione di adeguati presidi personali, di adeguata informazione e in definitiva come causa concorrente nella determinazione dell'evento reato”. 

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