Virus SARS-CoV-2 e Valutazione del Rischio Biologico
25/05/2020
Il Rischio Biologico è un tipo di Rischio che riguarda tutti gli ambienti di vita e di lavoro. Per questo motivo è necessario premettere che il Rischio Biologico può essere suddiviso in quattro tipologie:
- Rischio Biologico Generico
- Rischio Biologico Potenziale
- Rischio Biologico Specifico
- Rischio Biologico Deliberato
Viene trattato al Titolo X del D.Lgs. 81/08 e si basa sulle caratteristiche di pericolosità di un agente biologico, ovvero qualsiasi batterio, virus, micete anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita che potrebbe provocare nell’uomo infezioni, allergie o intossicazioni.
Per Rischio Biologico Generico si intende quel tipo di rischio ugualmente presente in tutte le realtà lavorative, dovuto alla presenza ubiquitaria dei microrganismi in ambiente, i loro vettori di trasmissione (uomo e animali) e le matrici nelle quali possono essere presenti (acqua e aria).
Il Rischio Potenziale è legato a attività lavorative durante le quali possono realizzarsi condizioni potenziali e favorevoli all’azione di agenti biologici nei confronti dei lavoratori.
Per Rischio Specifico si intende un Rischio Biologico tipico dell’attività lavorativa svolta o tipico dell’ambiente lavorativo. L’esposizione dei lavoratori al rischio è certa rispetto a microrganismi noti e specifici.
Infine il Rischio Biologico Deliberato riguarda tutte quelle attività che in maniera deliberata e consapevole introducono agenti biologici all’interno del proprio ciclo produttivo.
Rischio Potenziale e Specifico, nella maggior parte delle attività lavorative coincidono e insieme al Deliberato sono tipologie di rischio valutabili.
Il Rischio Generico o sociale invece non è strettamente legato all’attività lavorativa e tutti i soggetti di una comunità ne sono ugualmente esposti. Come accade per le influenze stagionali, ciascun soggetto può contrarre la malattia in egual misura durante lo svolgersi di tutte le attività quotidiane, compresa quella lavorativa.
Per quanto concerne l’attuale periodo di emergenza sanitaria in Italia e nel mondo, l’esposizione al Virus SARS-CoV-2 e la possibilità di contrarre la malattia Covid-19 è da annoverare nel Rischio Biologico Generico, per lo meno, per quanto riguarda la stragrande maggioranza degli ambiti lavorativi. Il passo importante in fase di Valutazione del Rischio Biologico è quello di identificare, in questo caso l’agente biologico virale, in uno dei quattro tipi di rischio all’interno del ciclo produttivo di ciascuna azienda. Ad esempio, le attività produttive dei settori metalmeccanico e tessile rientrano in quanto appena descritto.
La linea tra rischio Generico e Potenziale è sottile, ma degli esempi concreti di rischio Potenziale, tenendo conto di tutte le condizioni favorevoli alla diffusione virale, potrebbero essere le attività del settore terziario, in particolare lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, servizi aeroportuali e navali. Un esempio di rischio Specifico è quello che interessa, soprattutto in questo periodo di emergenza, tutte le attività sanitarie, dal primo soccorso alle attività ospedaliere. Per questi operatori purtroppo, il rischio di esposizione al virus è molto elevato. Diventa quindi necessario per queste attività, revisionare il DVR Biologico inserendo nella valutazione dei rischi l’agente patogeno SARS-CoV-2.
Un ultimo esempio, riguarda i laboratori analitici, in particolare quelli di virologia che in questi mesi stanno lavorando alla ricerca di un vaccino anti coronavirus. Queste attività sono ad uso deliberato.
L’esposizione all’agente patogeno anche in questi casi è molto elevata e si rende necessaria e obbligatoria l’attuazione di misure precauzionali.
Diventa quindi fondamentale, prima di revisionare il DVR Biologico, capire il livello di esposizione al quale i lavoratori potrebbero essere esposti sul luogo di lavoro.
Considerando comunque la situazione di totale emergenza, in cui l’OMS ha dichiarato la pandemia mondiale, la possibilità di contrarre l’infezione da nuovo coronavirus è un rischio per tutti. Pertanto ogni Azienda di ciascun settore (art. 18 comma del D.Lgs. 81/08 riguardante gli obblighi informativi a carico del Datore di Lavoro) con il supporto del proprio Medico Competente dovrà emanare una serie di disposizioni strutturali, organizzative e comportamentali volte a ridurre la possibilità di contagio per i propri lavoratori seguendo al contempo i protocolli di sicurezza forniti dalle Autorità Sanitarie. Ne sono un esempio, la predisposizione del lavoro in modalità smart-working, la riduzione degli spostamenti e delle trasferte per il personale aziendale e il corretto impiego di DPI.
Laboratori di analisi